
Rivoluzione nella carriera dei docenti?/3: la valutazione dei docenti
Il disegno di legge 4091 sullo stato giuridico dei docenti si addentra anche nelle spinoso problema della valutazione degli insegnanti, affrontando due nodi problematici: cosa valutare e chi valuta.
Va detto innanzitutto che la valutazione immaginata dai proponenti per ciascun docente (esperti esclusi) si effettua ogni quattro anni. Essa riguarda l’efficacia dell’azione docente, l’impegno professionale e il contributo dato dall’insegnante all’azione della scuola. I titoli professionali conseguiti concorrono alla determinazione della valutazione degli insegnanti.
Chi valuta?
Presso ciascun istituto viene costituita – prevede il ddl – una commissione permanente, presieduta da un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale, che comprende il dirigente scolastico dell’istituto, due docenti esperti (9° livello) dell’istituto e due genitori. Negli istituti superiori è previsto un solo genitore e uno studente.
Se la valutazione del docente risulta gravemente negativa, la progressione stipendiale per anzianità viene temporaneamente sospesa.
Funzione docente secondo ddl 4091 – art. 2bis
sintesi
Istituti normativi per la funzione docente |
Livello di Docente tirocinante |
Livello di Docente iniziale |
Livello di Docente ordinario |
Livello di Docente esperto |
Valutazione: periodicità e contenuti |
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Valutazione quadriennale su: · efficacia azione educativa · impegno professionale · contributo all’azione della scuola · titoli professionali conseguiti |
Valutazione quadriennale su: · efficacia azione educativa · impegno professionale · contributo all’azione della scuola · titoli professionali conseguiti |
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Valutazione: soggetto valutatore |
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Commissione permanente di valutazione di istituto composta da: – funzionario USR, – dirigente scolastico – due docenti del 9° livello (esperti) – due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori) – un rappresentante regionale |
Commissione permanente di valutazione di istituto composta da: – funzionario USR, – dirigente scolastico – due docenti del 9° livello (esperti) – due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori) un rappresentante regionale |
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Valutazione: effetti |
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· valutazione non ha carattere sanzionatorio · se gravemente negativa ed adeguatamente documentata, determina sospensione temporanea progressione economica per anzianità · costituisce titolo per passaggio al livello superiore |
· valutazione non ha carattere sanzionatorio · se gravemente negativa ed adeguatamente documentata, determina sospensione temporanea progressione economica per anzianità · costituisce titolo per passaggio al livello superiore |
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Elaborazione Tuttoscuola
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