Quel servizio militare troppo tutelato

La valutazione del servizio militare per le graduatorie permanenti, considerato alla pari di un normale servizio scolastico, fa ancora discutere.
Dopo che in ambito parlamentare vi era stata la protesta delle parlamentari della Commissione cultura del Senato (anche le rappresentanti della maggioranza si erano trovate in imbarazzo davanti all’emendamento “maschilista”) ora, con la norma trasferita nel decreto legge del Governo, la critica e la dura opposizione viene anche dai sindacati di settore.
Al di là del merito della norma (che potrebbe forse presentare il fumus della non legittimità costituzionale) ci si chiede se davvero la maggioranza maschilista ha commesso un sopruso a danno delle insegnanti del gentil sesso, o se invece ha rimediato ad una dimenticanza della norma intervenendo quindi come atto dovuto. Vediamo.
La valutazione piena del servizio militare, considerato ad ogni effetto come servizio scolastico, è in vigore nel nostro sistema da molti anni, tanto che per le graduatorie di supplenza le tabelle di valutazione dei titoli di servizio lo prevedono esplicitamente (con assenso del sindacato e con il parere favorevole del CNPI) da almeno 15 anni.
Quella favorevole valutazione del servizio militare però non è una questione ristretta al solo ambito scolastico, ma riguarda altri settori, perché è una legge del 1986 a prevederlo esplicitamente.
La legge in questione è la n. 958/1986 che all’articolo 22 prevede esplicitamente che “I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
Insomma la supervalutazione del servizio militare prevista dalla legge sulle graduatorie permanenti trae origine da questa legge di 18 anni fa. Se dunque perplessità possono essere espresse sulla costituzionalità del beneficio, è proprio la legge del 1986 ad essere messa in discussione.
Ad ogni modo nel valutare la questione va tenuto presente che la legge inciderà più sulle situazioni pregresse, avendo ormai la ferma obbligatoria di leva i giorni contati, essendone stata prevista l’abolizione.