Quando l’organismo di valutazione non è organo perfetto

Sulla questione del nuovo Comitato di valutazione che, secondo la Cgil-scuola, in difformità da quanto affermato dal Miur in una FAQ, deve essere considerato organo perfetto e che, come tale, deve funzionare con tutte le sue componenti, ci è stato fatto presente che da diversi anni esiste nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria un organo pluricomposto per la valutazione degli studenti che funziona senza le limitazioni in questione.

Il DPR 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, all’articolo 1 prevede che l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito da varie disposizioni.

Tra queste, il comma 6 prevede “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Come si vede, il DPR 235/2007 non richiede espressamente che tutte le componenti del consiglio di classe o del consiglio di istituto siano rappresentate e/o presenti.

Eppure la materia delle sanzioni ha natura valutativa, ma non per questo il DPR in questione pretende che l’organismo preposto sia collegio perfetto.

Tornando alla querelle tra Miur e sindacato, ci auguriamo, comunque, che i docenti siano sempre presenti nel Comitato di valutazione, perché sarebbe incredibile che i criteri valutativi del loro operato professionale non vedessero la partecipazione proprio degli insegnanti, destinatari esclusivi della norma meritocratica.