Proroghe dei contratti di supplenza per esami e corsi di recupero

Con nota ministeriale prot. 5986 del 17 giugno 2010, la Direzione Generale del personale della scuola ha disposto, anche per quest’anno, l’autorizzazione a prorogare le supplenze temporanee in corso o quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Si conferma – precisa la nota ministeriale – la validità delle istruzioni impartite con la nota prot. AOODGPER 8556 del 10 giugno 2009, tenuto conto, relativamente al personale docente, delle precisazioni contenute nella nota prot. AOODGPER 9038 del 17 giugno 2009“.

Il linguaggio burocratico, tradotto in volgare, questo significa che per i corsi di recupero a favore degli studenti delle superiori, per i quali il giudizio delle scrutino finale è stato sospeso, i presidi sono autorizzati a prorogare le supplenze in corso, con nomine apposite che consentano di fronteggiare l’attività di recupero.

Analogamente – prosegue la nota – si confermano, per quanto riguarda la partecipazione agli esami di Stato del personale con contratto a tempo determinato, le istruzioni impartite con la nota prot.AOODGPER 14187 dell’11 luglio 2007“.

Anche in questo caso il senso della nota è quello della richiamata precedente comunicazione ministeriale con la quale si autorizzava la nomina di commissario interno dei professori già nominati come supplenti su cattedra, a decorrere dal giorno di vigilia della seduta preliminare della Commissione fino al termine degli esami.  

La nota ministeriale si conclude con una ultima attenzione per il personale Ata, per il quale “I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’Istituto, qualora accoglibili, con ogni possibile tempestività, comunque non oltre il 30 giugno“.