Privatisti ed esami preliminari: un caso complesso

La lettrice Maria Cammarella, dopo aver letto il nostro articolo Scoppia la polemica sui privatisti alla maturità, ci ha scritto raccontando il caso della propria scuola e chiedendoci un parere, che forniamo di seguito. Gli altri lettori possono portare le loro esperienze a confronto, scrivendoci come di consueto a botta_e_risposta@tuttoscuola.com.

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Ho letto l’articolo sui privatisti e avrei una domanda da porre.

Nella nostra scuola si sono presentati dei privatisti uno dei quali, l’anno scorso ,ha frequentato la quarta classe preso di noi ed è stato promosso alla quinta classe. Quest’anno non ha frequentato e non si è iscritto all’ultima classe. Quest’alunno ha fatto domanda come privatista per sostenere gli esami di stato  Domanda: deve o non deve sostenere gli esami preliminari?

Nel caso in cui non dovesse sostenerli, a chi compete l’attribuzione del credito?

Il comma 7 dell’articolo 3 dell’ordinanza recita “previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno“.

In attesa di un gentile riscontro, cordiali saluti.

Maria Cammarella

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Cara lettrice,

Nell’ambito dell’Ordinanza Ministeriale 40/2009, sono tre i passi cui fare riferimento.

1) ESAME PRELIMINARE:

Art. 7, comma 11: “I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l’esame preliminare.

2) CREDITO SCOLASTICO:

Art. 8, comma 11: “Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe del corso di studi per il quale sostengono l’esame di Stato ma non l’esame preliminare, il credito scolastico per l’ultimo anno è attribuito dalla Commissione d’esame nella misura ottenuta per il penultimo anno (DPR n. 323/1998, art. 11, comma 10).

3) ESAME PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 7:

L’esame sulle materie dell’ultimo anno riguarda solo i candidati esterni che devono sostenere l’esame preliminare anche su anni precedenti, e quindi è nostra opinione che in questo caso lo studente non debba sostenere l’esame preliminare. Confessiamo che però si tratta di un probabile baco nei dettati normativi degli ultimi anni, che nel  complesso sembrano andare in direzione di una maggiore severità e credibilità dell’esame.

La Redazione

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