Primine: per quest’anno si può

Le primine che avrebbero dovuto scomparire già da quest’anno, si salveranno per un anno ancora. Il salvataggio è stato disposto da una nota (prot. 7798 del 12 settembre) del Capo di Gabinetto del ministro Fioroni, che sospende per un anno le modifiche per l’accesso agli esami di idoneità alla seconda classe con le quali il 31 agosto scorso era stato disposto che, d’ora in poi, l’età richiesta per sostenere tale esame avrebbe dovuto essere pari a quella degli alunni di seconda.

Scopo di quella nota (prot. n. 7265) era quello di evitare che potessero accedere direttamente alla seconda anche quei bambini che, per il contestuale diritto di anticipo di iscrizione alla prima classe, avrebbero compiuto sei anni di età il 30 aprile successivo.

Conseguentemente dal prossimo giugno 2007 gli esami di idoneità non avrebbero consentito deroghe all’età di accesso alla seconda classe.

Nei giorni scorsi, a quanto si è appreso, il ministero e gli uffici scolastici periferici sono stati subissati da centinaia di proteste di genitori e rappresentanti di istituti privati che, per effetto di tale nota, vedevano annullati gli impegni, assunti da tempo, per l’effettuazione della preparazione (primine) dei bambini nati nel 2001 o nei primi quattro mesi del 2002.

La protesta ha determinato un ripensamento sulla decisione del 31 agosto che ha dato nuovi risultati.

La nuova nota del Capo di Gabinetto, pur confermando la modifica dell’età di accesso all’esame di idoneità, consente infatti, in via eccezionale, una deroga per questo anno scolastico 2006-07 “Considerato che le operazioni propedeutiche allo stesso, sia sotto il profilo delle aspettative dei genitori che hanno scelto di far frequentare anticipatamente la scuola primaria ai propri figli presso scuole private, sia sotto quello della programmazione finanziaria e dell’organizzazione didattica delle scuole stesse, si sono consolidate in data antecedente alla nuova linea interpretativa.”

La nota ministeriale conferma, quindi, che, limitatamente a questo anno scolastico, valgono ancora “le indicazioni a suo tempo fornite che permettevano di iniziare la scolarità obbligatoria in età anticipata rispetto a quella prevista e disciplinata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal decreto legislativo n. 59/2004.”