Portfolio/2: ma cosa dicono le ordinanze di sospensiva?

Sono due, identiche, le ordinanze emesse dal Tar Lazio sul portfolio e sulla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.
Questa la parte relativa alla pronuncia con individuazione della motivazione:
Considerato che il ricorso non pare “prima facie” manifestamente infondato con riferimento:
– al terzo profilo di gravame, relativamente alla Sez. C.b, concernente le biografie dell’alunno per violazione del principio di finalità del trattamento;
– al quarto motivo di gravame, relativo all’inserimento della religione cattolica nell’ambito delle materie curriculari, per violazione dell’art. 304, IV del d.lgs. 16.4.1994, 297,

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione“.
Per capire la sintetica motivazione nei suoi riferimenti normativi, occorre tener presente che il portfolio, secondo le linee guida contenute nella circolare n. 84, è strutturato in tre sezioni – due obbligatorie (sezioni A e B) e una consigliata (sez. C). La sez. C) comprende una parte a) relativa all’autobiografia dell’alunno e una parte b) relativa alla biografia delle sue esperienze significative. È quest’ultima a venire sospesa.
Nel Testo Unico sulle norme dell’istruzione l’art. 309 (non 304 come erroneamente scritto nella ordinanza del Tar) prevede che la valutazione della religione cattolica, relativa all’interesse e al profitto dell’alunno, sia stesa in una nota separata. Il Miur aveva ritenuto superato questo articolo, anche se non esplicitamente abrogato, ma il Tar è stato di parere opposto.
La vera questione del contendere, più che sul portfolio, è tutta qui, come hanno già fatto intendere interrogazioni e interpellanze parlamentari e come fanno capire altri ricorsi pendenti presso il Tar.