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Pieno titolo del docente di religione per i crediti scolastici

Oltre alla sentenza con la quale il Tar Lazio ha riconosciuto pari dignità del docente di attività alternative a partecipare, come il docente di religione, al consiglio di classe per lo scrutinio finale, lo stesso Tribunale amministrativo, con la sentenza depositata in data 15 novembre (N. 33433/2010) ha definito anche la questione sorta con il ricorso di diversi soggetti mirante a mettere in discussione il diritto degli insegnanti di religione di esprimere la valutazione del profitto degli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e di attribuire il credito scolastico.

Ne dà notizia lo Snadir, il sindacato dei docenti di religione cattolica che si era costituito in opposizione per sostenere e tutelare le ragioni della categoria rappresentata.

Il TAR, nella citata sentenza, a proposito degli Insegnanti di religione, afferma che “Ancorché essi procedano alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica senza attribuzione di voto numerico (…..) non lasciano comunque di essere docenti al pari di quelli che compongono il consiglio di classe” e che “non si vede perché  tali insegnanti, cui è attribuito lo status di docenti, non possano esprimere una valutazione su quegli elementi immanenti ad ogni funzione docente“.

Per quanto riguardo lo specifico aspetto dell’attribuzione del credito scolastico il TAR ritiene che “tale previsione risponde ad un’evidente esigenza di ragionevolezza, non essendo ipotizzabile che a un docente sia impedito di poter valutare il comportamento degli allievi quanto meno sotto il profilo dell’interesse, dell’impegno e dell’assiduità con cui essi seguono un insegnamento da loro scelto” e che “il docente di religione, nella sua qualità di componente il consiglio di classe, è invece chiamato, al pari degli altri docenti, a fornire un giudizio sugli ulteriori paramentri valutativi (…) in ordine ai criteri determinativi del credito scolastico.

Il TAR, osserva lo Snadir, ha confermato il carattere “determinante” del voto degli Insegnanti di religione cattolica, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale, ed il diritto degli stessi a partecipare all’attribuzione del credito scolastico. “La magistratura amministrativa, quindi, si è pronunciata ancora una volta a tutela degli Insegnanti di religione ma soprattutto a tutela di quegli alunni che liberamente hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione”.

Lo Snadir ha dichiarato anche di condividere i contenuti dell’altra sentenza che ha assicurato al docente della materia alternativa la piena partecipazione nel consiglio di classe ai fini della determinazione del punteggio per il credito scolastico.

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