Piano straordinario di assunzioni: si ricomincia da capo?

Un'altra sentenza del Consiglio di Stato rivoluziona le GAE

La nuova sentenza del Consiglio di Stato (n. 3909/2015), conseguente ad un ricorso collettivo promosso da A.d.i.d.a. e La Voce dei Giusti, è di quelle che potrebbe stravolgere dalle fondamenta il piano di assunzioni.

La sentenza dispone: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Accoglie in parte la domanda di ottemperanza all’ordinanza n. 1089 del 2015 (Ricorso numero: 503/2015), esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016;

Assegna al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, il termine di 15 giorni, dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, per dare esecuzione all’ordinanza n. 1089 del 2015, nominando fin d’ora commissario ad acta – in caso di ulteriore inottemperanza – il Prefetto di Milano perché provveda all’esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio;

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015

I tremila diplomati di scuola magistrale (infanzia) e di istituto magistrale (primaria) non solo hanno titolo ad entrare subito nelle GAE, ma, secondo i loro legali, avrebbero diritto di partecipare alle fasi zero ed A (le fasi che hanno preceduto il piano straordinario di assunzioni che con la fase B partirà questa notte a mezzanotte).

In effetti la legge 107/15 esclude dal piano straordinario i posti da assegnare nelle fasi zero ed A: Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico (comma 95, legge 107/15).

Al Miur escludono questo effetto di azzeramento della procedura (che riguarderebbe i settori dell’infanzia e della primaria). La sen. Puglisi, responsabile scuola del PD, butta acqua sul fuoco: L’ordinanza ci dice che questi diplomati sono abilitati? Bene, dovranno aspettare di entrare in graduatoria. Altrimenti, se vogliono, possono partecipare al concorso previsto per il prossimo anno: la scuola non può essere bloccata da sentenze e ricorsi”.

Quindici giorni di tempo per ottemperare, poi si vedrà.