Obbligo a 15 anni/2. Che cosa dice l’emendamento sull’apprendistato

L’emendamento in questione, approvato in commissione lavoro (XI) della Camera, si inserisce all’interno del disegno di legge 1441quater b (Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali), che ha come principale riferimento il decreto legislativo n. 276/2003 attuativo della legge n. 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), nota come legge Biagi. Eccone il testo.

“All’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. L’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007 del governo Prodi, ndr), e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo“.

Da notare che l’emendamento, pur proposto all’interno di una legge che tratta di occupazione e di lavoro, si presenta in forma aggiuntiva ad una norma che disciplina l’obbligo di istruzione: viene insomma affermata legislativamente l’equivalenza dei percorsi scolastici non solo con quelli di istruzione e formazione (stabilita dalla legge n. 133,  art. 64, comma 4 bis) ma anche con quelli di apprendistato: una terza via considerata da chi la propone come un arricchimento dell’offerta e da chi la critica come una forma di precoce discriminazione socio-educativa.