Ma il vicepreside esiste ancora?
Il contratto scuola 2002-05 è in fase di applicazione per il primo anno scolastico tra contrattazione integrativa di istituto, delibere collegiali e nomine di collaboratori del dirigente scolastico.
Un punto di non chiarezza riguarda il collaboratore vicario – il vicepreside – espressamente non citato dal contratto, nel quale ci si limita a prevedere che il dirigente scolastico possa avvalersi di due collaboratori retribuibili con apposito compenso accessorio da definire con le RSU d’istituto.
Due collaboratori e niente più? Oppure oltre ai due generici vi è anche il collaboratore vicario?
In altre parti del medesimo contratto si fa rivivere indirettamente la figura vicariale, confermando una vecchia disposizione contrattuale che include tra i beneficiari del compenso (3 milioni di vecchie lire) per i docenti incaricati di funzioni-obiettivo anche i vicari (art. 30 CCNL 24.7.2003); tra le norme da non disapplicare (art. 142 CCNL 24.7.2003) viene confermato l’art. 69 del ccnl 1994-97 che prevede l’indennità per funzioni superiori a favore dei docenti vicari.
Il vicario cacciato (forse) dalla porta rientra dalla finestra.
In giro però non vi è uniformità di comportamento e di interpretazione; c’è, anzi, confusione.
La stessa legge finanziaria, nel regolamentare gli esoneri dall’insegnamento, ha cancellato la precedente formulazione “I docenti che siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento…” con un generico “I docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione…”.
Se ne parlerà nel seminario organizzato da FNADA a Milano (p. Centro Gallaratese, via Natta, 11) il 6 ottobre, con la collaborazione di ANP-ANQUAP/CIDA su “Lettura critica del CCNL scuola 2002-2005”.
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