L’inspiegabile ritardo di un anno per il periodo di prova

Le immissioni in ruolo per questo anno scolastico non sono ancora completamente concluse, soprattutto nelle grandi città. E a volte riservano inspiegabili sorprese, contenute all’interno del contratto predisposto per la formalizzazione dell’assunzione.

La sorpresa riguarda il periodo di prova che, come si sa, deve essere prestato dal docente neo-assunto nell’intero anno scolastico di nomina per un periodo di effettivo servizio non inferiore a 180 giorni.

Ma all’interno del contratto è riportata questa frase: “Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico, è regolato dagli artt. 438, 439 e 440 del D.l.vo 297/1994 e si svolgerà nel successivo anno scolastico 2013/2014”.

Successivo anno scolastico 2013/14? Ma l’anno di nomina è questo, il 2012/13! E, anche se le nomine sono arrivate tardive, c’è tutto il tempo per prestare nel corso di questo anno scolastico il servizio minimo richiesto di 180 giorni.

Poiché nessuna norma di legge prevede il differimento di un anno del periodo di prova (salvo l’oggettivo impedimento del docente interessato), non si riesce a capire la ratio della disposizione, certamente non frutto di un refuso.

Il ritardo di un anno di svolgimento del periodo di prova ha conseguenze anche sul piano economico. Infatti, al termine del periodo di prova superato positivamente, il docente ha diritto di chiedere la ricostruzione di carriera con immediati benefici economici per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Visto che le casse dello Stato sono vuote, si tratterebbe di un piccolo espediente per risparmiare qualche spicciolo? Si sa: uno spicciolo qui, uno spicciolo là…