Libri di testo. L’ordinanza del Tar che fa discutere

Quest’anno l’adozione dei libri di testo deve fare i conti con il blocco quinquennale/sessennale imposto dalla legge 169/2008 per ridurre i costi dei libri.

Vi sono insegnanti che cercano di sfuggire al blocco rivendicando la scelta alternativa, prevista per la scuola elementare dall’articolo 156 del Testo unico sulle norme scolastiche, ma, in questi casi, la proposta dovrà essere condivisa dagli organi collegiali della scuola e approvata dal consiglio di istituto per la gestione delle somme corrispondenti al prezzo ministeriale del testo non adottato.

Vi è anche chi, come ha fatto un gruppo di docenti lombardi, ricorre al TAR del Lazio – è notizia di questi ultimi giorni – che con ordinanza n. 2099 del 7 maggio 2009, ha sospeso la circolare ministeriale n. 16/2009 con una motivazione, a dir poco, sorprendente.

Il TAR, infatti, invita il ministero a riformare la circolare nella parte in cui non ha previsto che tra le ragioni che consentono di non osservare il blocco di adozione, quale eccezione della “ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, va compreso il cambio del docente.

Il cambio del docente avviene ogni anno in almeno il 25% delle classi (trasferimenti, pensionamenti, assegnazioni alla classe, nomina del supplente annuo, ecc). In base alla ordinanza del giudice amministrativo, già a settembre, al limite, 1,5 milione di alunni potrebbe essere costretto a cambiare il libro di testo adottato a maggio da un altro docente.

Se il principio affermato imprudentemente dal TAR dovesse prendere piede (anche per altre scelte didattiche) ci troveremmo di fronte ad una deregulation generalizzata dagli effetti imprevedibili.

La libertà individuale di insegnamento può esprimersi nel quadro delle scelte della scuola (POF e collegialità delle decisioni).