L’evasione dell’obbligo nel biennio delle superiori non è reato

Non è la prima volta che la Cassazione penale dichiara che l’evasione dell’obbligo dopo la scuola media (primo biennio delle superiori) non costituisce reato. Lo aveva dichiarato nel 2008 con la sentenza 35396 del 16 settembre 2008, rilevando che il reato di evasione era limitato alla terza media. Lo ha ribadito alcuni giorni fa con la sentenza n. 18927 del 17 maggio 2012 che ha annullato una condanna inflitta dal Giudice di pace di Palmi nei confronti di diversi genitori che, dopo che i propri figli avevano conseguito la licenza al termine del primo ciclo, non li avevano iscritti al biennio delle superiori, evadendo il nuovo obbligo di istruzione previsto fino a 16 anni.

La ragione di questa assoluzione è tanto semplice quanto disarmante: il legislatore ha previsto l’obbligo ma non la sanzione nel caso di evasione.

La norma “disattenta” è la legge 53/2003 con la quale l’allora ministro Moratti aveva previsto il diritto-dovere fino a 18 anni. Il decreto legislativo di attuazione (d.lvo 76/2005) aveva utilizzato all’art. 5, in proposito, una formula di rinvio che, evidentemente, non ha convinto i giudici della Cassazione (“In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previdenti”).

La sanzione per evasione dell’obbligo è prevista dall’art. 731 del codice penale, ma è limitata alla vecchia scuola dell’obbligo (elementare e media). Non prevista per l’obbligo delle superiori, la sanzione non può essere irrogata per analogia: serve la norma esplicita, che non c’è. Assolti, dunque, tutti gli evasori: se non c’è sanzione, non c’è reato.

A dire il vero, anche se fosse stata applicata la sanzione prevista per l’evasione nella scuola elementare e media, i genitori evasori se la sarebbero cavata con poco: 30 euro, ridotti a 10 se la sanzione viene pagata subito.

Un danno minimo per i genitori, a fronte di un danno non indifferente per i loro figli. Dura (per chi?) lex sed lex.