L’anagrafe dello studente non utilizza dati personali sensibili/1

Ha certamente ragione la responsabile scuola del Pd, Francesca Puglisi, di preoccuparsi per possibili violazioni della privacy degli studenti e per il pericolo di incursioni illegittime tra i dati sensibili degli alunni che attengono al credo religioso o alla salute (su questo tema si veda la polemica riportata nei giorni scorsi su tuttoscuola.com).

Ma va tenuto conto che le scuole hanno diritto di acquisire i dati sensibili degli alunni, secondo quanto previsto in linea generale dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in modo più puntuale, dal regolamento ministeriale (decreto 7 dicembre 2006, n. 305) emanato dal ministro Fioroni.

I dati sensibili vengono acquisiti senza che questo comporti violazione della privacy. Violazione che invece vi potrebbe essere se, successivamente, fosse consentito di pubblicarli o comunque renderli noti a chi non è autorizzato a conoscerli. La scuola, sotto la responsabilità del dirigente scolastico, può consentire accesso e trattamento dei dati sensibili acquisiti in casi ben precisi e a soggetti che ne abbiano titolo.