La Buona Scuola punita per l’inutile esclusione dei docenti di ruolo dal concorso

Diciamo la verità: la ratio di quella disposizione della Buona Scuola che escludeva i docenti già di ruolo dal partecipare ai concorsi non era ben comprensibile.

Aveva un vago sapore punitivo, ad excludendum, forse nel tentativo di privilegiare i giovani e favorire il ricambio generazionale.

Se questa era stata la ragione di fondo che aveva guidato il legislatore, sarebbe stato opportuno, coerentemente, reintrodurre quel limite di età di partecipazione ai concorsi già previsto dallo statuto degli impiegati civili dello Stato (dpr n. 3/1957) che fissava a 40 anni il limite massimo di età di partecipazione (per non parlare del limite di età dei docenti iscritti in GAE).

Se la motivazione dell’età per il ricambio generazione non ha guidato la mano del legislatore, quale altra ragione ha indotto ad escludere dal concorso i docenti di ruolo? Il timore di sottrarre posti agli altri vincitori? 

Ma i candidati già di ruolo, nel caso fossero risultati vincitori, avrebbero lasciato il loro posto per nuove nomine, in una logica che potremmo considerare da partita di giro.

Da sempre nei concorsi i docenti di ruolo potevano partecipare, in quanto potevano essere interessati a ridurre i tempi di attesa della mobilità per una sede desiderata oppure per anticipare il passaggio ad altra classe di concorso della quale possedevano l’abilitazione.

E adesso è arrivata la sentenza della Consulta a rimettere le cose a posto dichiarando illegittima quella norma che aveva escluso dall’ultimo concorso gli insegnanti di ruolo, perché “restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso”, posto che “il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente”. La pronuncia, sottolinea la Corte Costituzionale, è destinata ad applicarsi anche ai prossimi concorsi di reclutamento dei docenti.