Il Tar porta davanti alla Consulta la norma sugli organici Ata

La decisione adottata a seguito di un ricorso dello Snals

L’articolo 64 della legge 133/2008 con cui l’attuale Governo ha disposto la razionalizzazione del sistema di istruzione, mediante le note riduzioni degli organici del personale, viene portato davanti alla Corte Costituzionale per un aspetto che riguarda il personale Ata.

Con sentenza 02227 pubblicata il 14 marzo 2011 il Tar Lazio ha disposto, infatti, l’immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti relativi ad un ricorso dello Snals contro il regolamento sugli organici Ata, in quanto ha ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2 e comma 4, lett. e) del DL n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

Nella sentenza si legge che “l’art. 64 in esame contiene solo una regolamentazione del procedimento da utilizzarsi per l’attuazione concreta dei tagli, ma non contiene alcuna prescrizione che colleghi funzionalmente la effettuazione dei tagli all’organico con il fine dichiarato, ossia che consenta, ad esempio, di ritenere disciplinato il metodo per individuare gli eventuali sprechi, le dotazioni superflue, i necessari processi di razionalizzazione, l’analisi della qualità dei servizi e le possibili soluzioni per il mantenimento della qualità con minori organici e così via”.

Il Tar, condividendo la tesi sindacale, ha affermato che “la corretta individuazione di effettivi criteri direttivi, che avrebbe dovuto presiedere sia la stesura del piano che l’adozione dei regolamenti attuativi, avrebbe comunque necessitato di precisare, in sede legislativa, i parametri ed i criteri necessati a dare concreta attuazione in punto di disciplina alle finalità dichiaratamente di riorganizzazione del servizio che sono enunciate”.

Da qui la non manifesta infondatezza della prima censura che dunque merita di essere portata  all’esame della Corte Costituzionale.

Il giudice amministrativo ha evidenziato che l’art. 97 della Costituzione riserva alla legge l’organizzazione dei pubblici uffici e che, pertanto, tale riserva “obbliga il legislatore a determinare preventivamente (almeno) sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte Cost. n. 350/07) che possono comunque essere desunti anche da previdenti disposizioni di settore (Corte Cost. nr. 383/1998)”. Ma la disciplina di cui all’art. 64 è del tutto priva di ogni criterio direttivo che serva a regolare l’esercizio del potere amministrativo, cui in sostanza viene delegato l’intero apprezzamento circa la qualificazione del servizio e la determinazione del quomodo dei tagli, fermi restando solamente il risultato finale (abbattimento in percentuale dell’organico) ed i tempi da osservarsi”.

In poche parole, alla discrezionalità amministrativa è attribuita una vera e propria delega in bianco,  potendo l’Amministrazione determinare a proprio esclusivo piacimento le nuove dotazioni ATA a livello regionale, i rapporti tra alunni e singole qualifiche del personale ATA, nonché su quali qualifiche debbano incidere le riduzioni, ed in quale misura (tanto che la disciplina concretamente osservata – e peraltro asseritamente violata, secondo i ricorrenti, come espongono nell’ultima censura di ricorso – è contenuta solo nel regolamento approvato con il DPR 119/2009).