Il pettine delle graduatorie perde i denti

L’anno scorso la disputa coda-pettine per gli inserimenti in graduatoria ad esaurimento dei docenti trasferiti da una provincia all’altra ha tenuto banco per mesi, facendo pendere la bilancia a favore del “pettine”, secondo il criterio che salvava i punteggi posseduti da chi arrivava da fuori evitandogli di finire in fondo alle graduatorie, come aveva sostenuto l’Anief con numerosi ricorsi accolti dal Tar Lazio.

Davanti alle resistenze del Miur che si ostinava a difendere il criterio dell’accodamento contro quello dell’inserimento a pettine, il Tar Lazio era arrivato a nominare un commissario ad acta per imporre ai dirigenti periferici dell’Amministrazione scolastica la correzione delle graduatorie ad esaurimento in favore dei docenti trasferiti secondo il loro punteggio.

Poi era arrivata la sentenza della Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22805 del 12 ottobre 2010 che aveva ritenuto la materia di competenza del giudice ordinario, con conseguente esclusione di qualsiasi intervento del Tribunale amministrativo, determinando la soddisfazione del sindacato Gilda contro le tesi opposte dell’Anief.

Ma, nonostante richieste e pressioni di vario genere in cui si era distinta la Cisl-scuola, il Tar Lazio non aveva provveduto a dichiarare la propria incompetenza, sfruttando al massimo i tempi tecnici a sua disposizione e lasciando, quindi, pendenti varie situazioni modificate dal commissario ad acta o impugnate dall’Amministrazione scolastica, tanto che il Miur, in attesa di definitivi chiarimenti aveva congelato 1.500 posti di nomine di docenti.

Finalmente il 15 dicembre scorso il Tar Lazio, con sentenza n. 9746/2011 che ha tenuto conto anche della decisione del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011, ha riconosciuto la propria incompetenza in merito, dichiarando che “Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi … non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ‘… che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato … di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione’.

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.”

Il pettine, con soddisfazione soprattutto della Cisl-scuola e della Gilda e con probabile delusione dell’Anief, sembra, dunque, almeno per il momento aver perso i denti. La partita giurisdizionale però non è ancora chiusa.