Il non vincolo della classe di concorso

L’articolo 7 del ddl sulla Buona Scuola, a proposito del potere di scelta dei docenti da parte del dirigente scolastico, introduce una disposizione rivoluzionaria.

Infatti, il dirigente, nello scegliere i docenti dagli albi regionali (sono i neo assunti), osserverà anche questo criterio: “utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all’insegnamento” (art. 7, comma 3, lettera d).

Il criterio viene ribadito al successivo articolo 8, confermando che “per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi, si applica l’articolo 7, comma 3, lettera d)”.

Il criterio offre, quindi, al dirigente scolastico un ampio raggio di discrezionalità nella scelta degli insegnanti (e già questo è un cambiamento notevole di procedura). Ma la possibilità di non tener conto della classe di concorso di appartenenza infrange un vincolo antico da sempre ritenuto insuperabile, vincolo accantonato solamente nei casi di sostituzione per brevi assenze dei colleghi all’interno della scuola.

Il non vincolo potrebbe riguardare non solo i docenti della secondaria dove le classi di concorso costituiscono l’organizzazione di appartenenza, ma anche la scuola primaria e dell’infanzia dove spesso il titolo di studio valido per l’insegnamento è il medesimo.

Si tratta evidentemente di una norma residuale per evitare che restino posti vacanti e che si debba ricorrere a nomine di altri docenti con contratto a tempo determinato, ma la portata di questa flessibilità è notevole e apre ad una prospettiva di liberalizzazione delle classi di concorso con incognite (secondo i diversi punti di vista) preoccupanti e interessanti.

Gli interessati non possono nemmeno rifiutare l’incarico, pena la decadenza dalla nomina di assunzione.