Il docente in quarantena deve continuare le lezioni a distanza. La nota MI

“Vi è un diritto costituzionale da garantire, del quale la comunità educante saprà continuare a farsi carico, perché risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della scuola”. E’ questa la premessa del Ministero dell’Istruzione riportata all’interno della nota di accompagnamento all’ipotesi di contratto sulla didattica a distanza sottoscritto da alcuni sindacati e recante l’oggetto ” Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020″. La nota arriva anche a chiare uno dei punti più dibattuti nei giorni scorsi: i docenti posti in quarantena possono svolgere la propria attività didattica a distanza.

Leggi la nota

“Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario – precisa dunque il MI –  il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”. Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA),  “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, […] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni […]”.

Anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la nota si riferisca al settore privato, secondo il Ministero individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore. Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.