I 30 punti per i sissini sono legittimi, sentenzia la Corte Costituzionale

Un paio di anni fa era argomento di quotidiana contrapposizione il punteggio riservato ai docenti specializzati nelle Ssis a compensazione della mancata prestazione di servizio a cui invece potevano accedere i precari storici. Un oggetto di discordia quantificato in 30 punti che nelle graduatorie permanenti potevano significare il posto di lavoro.

Quei 30 punti tornano di attualità a seguito della sentenza n. 108/2006 della Corte costituzionale che, come si legge sul sito della Cisl (www.cislscuola.it), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal TAR Sicilia (Sezione di Catania), in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie permanenti di 3ª fascia, approvata dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97.

La questione era stata sollevata da un gruppo di docenti che avevano frequentato solamente l’ultimo anno della Ssis come soprannumerari per effetto dell’art. 5 della legge 53/03 e che si erano ritenuti ingiustamente discriminati per la mancata attribuzione dei 30 punti previsti per i docenti sissini.

Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che quei 30 punti siano da considerare compensativi della mancata prestazione di servizio (con diritto al relativo punteggio) per l’intero biennio di frequenza obbligatoria della Scuola.
I ricorrenti, iscritti nella graduatoria provinciale di Messina (3ª fascia), avevano invece conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza di un solo anno delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), con possibilità di prestare servizio in precedenza con conseguimento del relativo punteggio.