Guida alle iscrizioni – se e come avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Per effetto del Concordato tra Stato italiano e Santa sede, nelle scuole italiane è previsto l’insegnamento della religione cattolica (cfr. legge 25 marzo 1985, n. 121 e Intesa tra Stato italiano e Santa Sede resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751).

Questo insegnamento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie è affidato ad un docente della classe, dichiaratosi disponibile ad impartirlo e autorizzato espressamente dal Vescovo. Nel caso in cui non vi siano docenti della scuola disposti ad impartire l’insegnamento della religione cattolica ai bambini, viene nominato un docente esterno incaricato dalla Curia diocesana.

Nelle scuole secondarie di I e di II grado l’insegnamento della religione cattolica è affidato ad un docente incaricato dalla Curia diocesana.

Le famiglie hanno la facoltà di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento per i propri figli. Una scelta che viene espressa al momento dell’iscrizione alla scuola e che è tacitamente confermata di anno in anno, fatta salva l’eventuale revoca da presentare prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Per consuetudine il termine per la revoca coincide con il termine ultimo delle iscrizioni scolastiche.

Il modello di richiesta per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene presentato al momento dell’iscrizione.

Cosa fanno gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione?

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica scelgono al momento dell’iscrizione le attività che intendono svolgere in alternativa all’insegnamento della religione.

Possono chiedere di anticipare l’uscita o ritardare l’ingresso a scuola; possono svolgere attività di studio con altro insegnante (gli studenti della secondaria di II grado possono chiedere di svolgere attività di studio individuale non assistito).

Nelle scuole statali, in base alle norme concordatarie, è prevista una quantità oraria annua di insegnamento pari a 60 ore, corrispondenti mediamente a quasi due ore a settimana.

Nella scuola primaria sono previste due ore settimanali di insegnamento, mentre nella scuola secondaria di I e di II grado è prevista soltanto un’ora di insegnamento della religione cattolica.

L’insegnamento della religione cattolica non ha carattere dottrinario e catechistico. I relativi obiettivi formativi e i contenuti sono stati definiti da apposite disposizioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria (cfr. DPR 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122) e per la scuola secondaria di I grado (cfr. DPR 14.10.2004, n. 305).

La valutazione dell’insegnamento della religione non viene espressa con un voto, bensì con un giudizio sull’interesse e il profitto dell’alunno.

Tale valutazione viene riportata su nota separata dalla scheda di valutazione individuale.