Gli anticipi dell’infanzia sono disapplicati o no?

Nell’accordo del 17 luglio scorso per la disapplicazione di alcune norme dei decreti legislativi della riforma Moratti si parla, all’articolo 5, degli anticipi della scuola dell’infanzia, ma, mentre per le altre norme oggetto della vertenza (tutor, esperti, mobilità) si dispone la loro disapplicazione esplicita, per gli anticipi, invece, ci si limita ad affermare che “Non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all’introduzione di “nuove professionalità e modalità organizzative” di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l’attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perché il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale“.

Sembra di poter capire che sindacati e Aran non si siano trovati nelle condizioni di trattare una materia non ancora definita, ma è chiaro, dalla lettura del testo, che non hanno parlato di disapplicazione di tale norma.

Eppure, intervenendo alla Camera il 26 luglio per rispondere ad interrogazione parlamentare presentata dall’on. Velentina Aprea, già sottosegretario all’istruzione nel Miur, il ministro Fioroni ha invece testualmente affermato (sulla base della documentazione fornitagli dai funzionari del suo ministero) che “Per quanto riguarda infine gli anticipi nella scuola d’infanzia, l’accordo ha disapplicato tale istituto, in quanto allo stato non sussistono i presupposti richiesti dalla stessa legge n. 53 del 2003. Manca, infatti, la definizione delle figure professionali necessarie (docenti?, ATA?, assistenti dell’infanzia del Comune?), la pur prevista specifica disciplina degli organici (meno alunni nelle classi con anticipatari?) e, soprattutto, il quadro degli accordi con la Conferenza Stato-Regioni per assicurare tutte le condizioni a regime per la disciplina contrattuale a livello nazionale di eventuali figure professionali statali“.

Il ministro ha anche aggiunto che “Resta intesa la possibilità di accordi locali per sperimentazioni da effettuare in presenza di tutte le condizioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2004, nonché dalla circolare ministeriale attutiva n. 29 del marzo 2004, tra le quali va verificata in particolare la disponibilità di personale adeguatamente preparato a carico degli Enti Locali, oltre la disponibilità di adeguati locali e connessi servizi (mensa, scuolabus, e così via).”

Francamente l’interpretazione ministeriale si discosta un po’ dal senso letterale del testo dell’accordo e, visto che si tratta di materia contrattuale, sarebbe augurabile una precisazione da parte dei due contraenti.