Percorso di formazione iniziale: pubblicato DPCM in Gazzetta Ufficiale. Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola il percorso di formazione iniziale dei docenti così come previsto dal Pnrr. Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:

– un percorso universitario e accademico abilitante (primo dei tre step previsti per diventare docenti di ruolo) di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
– un concorso pubblico nazionale a cui accedono gli abilitati e i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali 3 anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi 5 , di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione;
– un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Leggi il testo del DPCM

Vediamo di seguito le tipologie di corsi previste:

 

Corsi abilitanti da 60 CFU per chi vuole insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con una certa esperienza o per coloro che hanno sostenuto determinate prove concorsuali. 
Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno;
Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti con 3 anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.
Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o per chi non ha acquisito 24 CFU;
Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso non ancora abilitati.

 

La fase transitoria prevede che, fino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:

  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante; oppure
  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).

Il DPCM indica la data di conclusione dei primi percorsi formativi di 60 CFU/CFA e dell’offerta formativa per il conseguimento dei 30 CFU/CFA. Nel dettaglio dispone che l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, debba concludersi entro il 28 febbraio 2024 e che i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, debbano concludersi entro il 31 maggio 2024. 

Gli aspiranti che, durante la fase transitoria, parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA, qualora lo vincano saranno assunti con contratto al 31/08, integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione, saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova e saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.

I corsi prevedono 10 CFU/CFA di area pedagogica e tirocinio non inferiore a 20 CFU/CFA. La prova finale consiste in un’analisi critica basata sul tirocinio e una lezione simulata che integra tecnologie digitali. La lezione simulata richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

ALLEGATO A – PROFILO CONCLUSIVO DEL DOCENTE ABILITATOCOMPETENZE PROFESSIONALI E STANDARD PROFESSIONALI MINIMI

ALLEGATO B  – LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

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