Tuttoscuola: Non solo statale

Filins: la Buona scuola discrimina le paritarie

Sulla questione della discriminazione delle scuole paritarie, sollevata da Tuttoscuola con riferimento all’escluzione dei docenti di tali scuole dal bonus di 500 euro per l’aggiornamento, riceviamo dal presidente della Filins – Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali – prof. Giovanni Piccardo, l’intervento qui di seguito riportato, che estende l’analisi ad altri aspetti del mancato rispetto della parità tra scuole statali e scuole paritarie 

La Buona Scuola e le scuole paritarie

Commento ad una nota di Tuttoscuola on-line del 9 novembre 2015 

L’articolo di Tuttoscuola on-line, pubblicato oggi 9 novembre 2015 con il titolo La Buona scuola dimentica i docenti delle paritarie, affronta il tema del pieno riconoscimento della parità scolastica quale aspetto del servizio pubblico, secondo la ben nota affermazione del comma 3, art. 1 della legge n. 62/2000.

 

Lo fa, per così dire, dalla parte dei docenti, lamentando che gli insegnanti delle scuole paritarie sono esclusi dai benefici disposti dalla Legge n. 107/2015 per quanto riguarda l’assegnazione del bonus di € 500 utilizzabile in attività e percorsi di aggiornamento professionale.

L’argomentazione è stringente e del tutto condivisibile: la formazione, componente strutturale della funzione docente, obbligatoria, non può essere appannaggio esclusivamente degli insegnanti della scuola statale, quanto, invece, di tutti i docenti che partecipano, appunto, al sistema pubblico di istruzione, scuole paritarie comprese.

Più volte le associazioni di categoria – e la FILINS in primo piano tra queste – ha richiesto al MIUR di estendere ai docenti delle scuole paritarie le azioni di formazione e sostegno previste esclusivamente per quelli della scuola statale, particolarmente quando questa formazione sia riferita ad importanti cambiamenti ordinamentali: è il caso della formazione per la metodologia CLIL, avviata dagli UU.SS.RR. e rigorosamente riservata ai soli docenti della scuola statale, come se tale modalità di insegnamento fosse una prerogativa esclusiva di questa e non invece un obbligo al quale tutte le istituzioni scolastiche debbono attenersi.

Vane, a tale proposito, sono state le segnalazioni: gli insegnanti delle scuole paritarie sono stati semplicemente ignorati.

Molte altre sono state le occasioni di esclusione, tanto che diventa difficile ricordarle tutte: vanno segnalati i casi, però, del mancato coinvolgimento delle scuole paritarie nelle azioni di preparazione e formazione per l’avvio dei licei scientifici ad indirizzo sportivo; oppure, il comportamento di alcuni UU.SS.RR. che hanno ritenuto di escludere (anche quando richiesto dagli interessati) le scuole paritarie dalle riunioni di servizio in preparazione degli esami di Stato, oppure, esperienza ancor più recente, per le problematiche dell’alternanza scuola-lavoro.

Vi è, tuttavia, un altro punto di vista, decisamente più colpevole nell’azione di emarginazione della scuola paritaria, perché questa è al servizio, se occorre ricordarlo, degli studenti.

Le norme primarie di riforma del sistema di istruzione (la citata Legge n. 107/2015, ma anche la precedente legge 8 novembre 2013 n. 128, legge di conversione del D.L. 12 settembre 2013 n. 104) individuano il proprio campo di azione relativamente al sistema nazionale di istruzione e formazione: in esso, come si è visto precedentemente, è compresa tanto la scuola statale quanto la scuola paritaria, entrambe componenti a pieno e pari titolo di detto sistema nazionale pubblico.

Ma c’è di più: quando si viene a coinvolgere gli studenti – tanto nell’uno quanto nell’altro testo di legge – si indicano, complessivamente – gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (art. 1 legge n. 128), ovvero il raggiungimento degli obiettivi formativi (art. 1, c. 7 legge n. 107) per tutti gli studenti, non certo ripartiti tra studenti delle scuole statali e studenti delle scuole paritarie!

Si possono produrre altri numerosi esempi tratti solo da queste due norme citate.

In tutti i testi di legge fondamentali non appare alcuna distinzione tra scuola statale e scuola paritaria, riferendosi tutti gli articoli – né altrimenti potrebbe essere – ad un unico sistema nazionale pubblico quando ci si riferisca a istituzioni scolastiche e, ancor più, a studenti e famiglie.

Accade invece che negli atti esecutivi tale separazione riemerga decisamente e le successive azioni, progetti e provvidenze restino appannaggio esclusivo di istituzioni scolastiche e – ribadiamo, soprattutto: studenti – delle sole scuole statali, emarginando di fatto molte centinaia di migliaia di studenti iscritti nelle scuole paritarie dall’accesso a quei percorsi di istruzione che perseguono l’obiettivo di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti (art. 1, c., legge n. 107).

Si dà ad esempio il recente Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica (30.10.2015).

Esso è prodotto in applicazione ai commi 7, lettera l e s, e 32, che fanno riferimento alla prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nonché alla definizione di un sistema di orientamento.

Orbene, laddove la legge istitutiva coinvolge istituzioni scolastiche, alunni, studenti, e laddove la stessa nota citata (art. 3, soggetti coinvolti) ha inizio riferendosi a istituti scolastici o reti di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, subito dopo limita, del tutto arbitrariamente, le candidature ai progetti alle sole Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado presenti sul territorio nazionale.

E’ del tutto ovvio che tali delimitazioni e discriminazioni privano le scuole paritarie non solo di risorse aggiuntive all’uopo stanziate, ma soprattutto escludono gli studenti che le frequentano da importanti percorsi formativi previsti dall’ordinamento nazionale.

Ne è altresì conseguenza – concluso ogni tentativo di revisione di tali scelte da parte del MIUR – la probabile impugnazione di detti provvedimenti attuativi nelle sedi giurisdizionali competenti ai fini dell’ineludibile riconoscimento dell’effettiva condizione di parità scolastica all’interno di un unico sistema pubblico di istruzione e formazione.

Forgot Password