Educazione motoria nella primaria: incombe il pendolarismo dei nuovi prof

Normalmente un professore di educazione fisica (cattedra di 18 ore settimanali) in una scuola secondaria di I o di II grado svolge il suo insegnamento per due ore a settimana in ciascuna classe in una medesima scuola, come succede, ad esempio, in una scuola media-tipo organizzata su tre corsi (nove classi).

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Invece i supplenti annuali che accetteranno di prestare servizio per la nuova educazione motoria (EM) nella scuola primaria per le due ore settimanali di insegnamento previste non avranno un’unica sede di servizio, ma tante sedi, forse troppe per chi nella secondaria è abituato a completare l’orario cattedra, al massimo, su due sedi scolastiche.

A determinare questa situazione particolarmente pesante, soprattutto nel primo anno di riforma che interesserà soltanto la metà delle classi coinvolte (le quinte), sono due fattori: l’orario settimanale di educazione motoria che sarà di 22 ore (contro le 18 per le scuole secondarie) e la numerosità dei plessi scolastici disseminati sul territorio (ben 14.802).

A causa della diffusione capillare di plessi scolastici sul territorio, sono numerose le scuole con un solo corso (e per il 2022-23 con una sola classe quinta coinvolta) o tutt’al più con due o tre corsi.

Sono infatti 5.633 i plessi scolastici con una sola quinta classe, in ognuna delle quali il nuovo prof dovrà assicurare due ore settimanali di educazione motoria (il prossimo anno in quei plessi avrà anche la quarta); sono 4.047 quelli con due quinte e 1.780 quelle con tre quinte classi.

I restanti plessi scolastici ospitano da quattro corsi in su, e c’è una scuola (una sola), a Napoli, che ha undici corsi e altrettante quinte classi, rendendo possibile per il docente che vi sarà assegnato, di svolgere l’intero orario di servizio in un’unica sede.  

C’è da chiedersi: quanti prof che aspirano ad una normale supplenza nella secondaria saranno disponibili ad accettare un maggior carico di lavoro con più disagio e minore retribuzione (avranno lo stesso stipendio dei docenti di primaria)?        

Lo ha previsto la legge (articolo 1, commi dal 329 al 338 della legge 30 dicembre 2021, n. 234): dura lex sed lex, ma si può essere certi che i soliti rappresentanti sindacali che vivono soprattutto di ricorsi porteranno davanti a qualche giudice del lavoro il contratto di supplenza, invocando il trattamento stipendiale previsto per i colleghi della secondaria (e fors’anche lo stesso orario).

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