Docenti Covid. Chi paga il supplente del supplente?

Non sono ancora stati attivati, ma già si prospettano problemi per i cosiddetti “docenti Covid“, i supplenti che le scuole potranno assumere per fronteggiare il maggior fabbisogno di organico derivante dallo sdoppiamento delle classi per l’incapienza delle aule. A differenza di quanto avviene normalmente con le nomine di supplenti il cui costo è posto a carico dello Stato, per i supplenti Covid i costi sono a carico direttamente delle scuole che hanno ricevuto (o stanno per ricevere) le risorse finanziarie assegnate appositamente per il pagamento di circa 70 mila supplenti Covid tra docenti e ATA.

Apparentemente la nuova modalità di pagamento sembra la stessa, ma in sostanza non lo è, in quanto le risorse assegnate consentono il pagamento del numero esatto dei supplenti Covid (docenti e ATA) fino al 30 giugno.

La retribuzione è quella prevista dal contratto scuola, ma, allo stesso modo, per i supplenti è lo stesso contratto scuola a prevedere altre tutele che possono generare costi aggiuntivi che le scuole non possono sopportare con le sole risorse Covid. In particolare il contratto prevede anche per il personale con contratto a tempo determinato congedi e permessi retribuiti.

Il caso più significativo (e abbastanza frequente) è quello dei congedi parentali per astensione obbligatoria e astensione facoltativa (art. 12 CCNL 2009) con diritto alla retribuzione intera.

Cosa succederà se una docente Covid entrerà in astensione obbligatoria? Continuerà ad essere pagata dalla scuola con la quota Covid assegnata, ma dovrà essere sostituita attingendo da quella quota per la nomina di un altro supplente.

Ma, mentre nei casi normali il supplente della supplente è a carico dello Stato, per queste sostituzioni sarà invece la scuola a dovere sostenere la spesa. Come?  con quali altre risorse, visto che quelle Covid sono strettamente correlate al numero predefinito di supplenti?

Due supplenti per un posto Covid non sono possibili per mancanza di finanziamento.

Il supplente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno ha diritto (art. 19, commi 3 e 4) al all’intera retribuzione per il primo mese di malattia e al 50% per il secondo e terzo mese.

Se ammalato, chi e come potrà essere pagato il supplente che lo sostituisce?

È necessaria la regolamentazione contrattuale di questi casi, prima che avvengano.

 

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