Consiglio di istituto, come si vota

Domenica 28 novembre, dalle ore 8 alle ore 12, e lunedì 29 novembre, dalle ore 8 alle ore 13:30, nelle scuole si voterà per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. Istituito con il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Il CDI, si sa, rappresenta tutte le componenti dell’istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. Le elezioni per il il rinnovo  si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).  

Consiglio di istituto, come si vota.  All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Il voto va espresso mediante l’apposizione di una X sul numero romano relativo al motto prescelto (ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori della lista stessa e deve essere censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo) e di un’altra X sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenzaI genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta

Consiglio di istituto, i seggi elettorali. Sono composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. I presidenti dei consigli delle varie scuole si sono riuniti in un Coordinamento Nazionale composto dai delegati dei coordinamenti nazionali.  

Elettorato attivo e passivo. Ogni categoria elegge i propri rappresentanti. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Le liste. Possono  comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA), corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. Consiglio: una lista con un numero di candidati pari ai posti da occupare potrebbe, nel corso del triennio, portare al problema della sostituzione di eventuali dimessi o usciti (ad esempio se i figli, crescendo, terminano gli studi in quella scuola) quindi è buona norma, per aiutare la scuola, inserire in lista un numero di persone superiore a quello dei posti disponibili in consiglio.

Proclamazione degli eletti.  Avviene  entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. La prima convocazione del Consiglio deve avvenire entro il 20 giorni. 

Tuttoscuola augura “buone votazioni” a tutti i genitori d’Italia ed un buon lavoro a chi sarà eletto.

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