Concorso ordinario scuola secondaria: la bozza dello schema di decreto

Ormai sembra mancare davvero poco alla pubblicazione dei bandi dei concorsi scuola (Infanzia e Primaria, ordinario secondario e straordinario secondaria). Il Ministero dell’Istruzione ha infatti trasmesso la richiesta di parere al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Pubblichiamo di seguito la bozza dello schema di decreto del concorso ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Clicca qui per visionare la bozza integrale dello schema di decreto del concorso ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado

Concorso ordinario secondaria: i requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

– titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
– titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
_ titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Concorso ordinario secondaria: articolazione

I programmi concorsuali, nonché l’articolazione delle prove scritte, sono indicati all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. I criteri di valutazione per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati B1/B2/B3/B4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

I titoli valutabili sono indicati all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all’articolo 9, comma 11, è indicata all’Allegato D.

I bandi di cui all’articolo 6 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Concorso ordinario secondaria: il bando

Il bando di concorso è adottato con decreto del Direttore generale competente che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, il bando disciplina:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’articolo 3;
b. l’ammontare del contributo di segreteria di cui all’articolo 1, comma 111, della Legge;
c. le eventuali ammissioni con riserva del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell’articolo 20, comma 3;
d. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell’articolo 7. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è fissato alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze;
e. l’articolazione dell’eventuale prova preselettiva di cui all’articolo 8, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova;
f. la modalità di svolgimento delle prove scritte di cui all’articolo 9, commi 1 e 3, e all’articolo 10, comma 1 con riguardo alla eventuale adozione di modalità computerbased, anche con riferimento alle peculiarità delle distinte classi di concorso;
g. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;
h. l’eventuale aggregazione interregionale delle procedure;
i. l’organizzazione delle prove d’esame;
j. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
k. i documenti richiesti per l’assunzione;
l. l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Concorso ordinario secondaria: domande di partecipazione

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3 e, in via transitoria, all’articolo 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici,
intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.

Concorso ordinario secondaria: la prova preselettiva

Nel caso in cui l’amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’articolo 4, comma 6, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Concorso ordinario secondaria: prove d’esame per i posti comuni

La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall’Allegato A, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti.

La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta ècondizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a 60 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi.

Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.

L’Allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo, è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.

Concorso ordinario secondaria: prove d’esame per posti di sostegno

La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti.

Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova orale.

La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

Concorso ordinario secondaria: valutazione dei titoli

Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’Allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Concorso ordinario secondaria: graduatorie di merito regionali

La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando.

Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’articolo 399, comma 3-bis, del Testo Unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di
immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.