Carta del docente in arrivo/3. I supplenti hanno diritto alla carta, ma continuano a non avere l’obbligo di aggiornarsi

A distanza di dieci anni dalla legge “Buona Scuola” che aveva introdotto sia l’obbligo di aggiornamento in servizio, sia lo strumento della Carta del docente, il decreto-legge 127/2025, convertito nella legge 164/2025, ha messo mano all’impianto della carta e al suo utilizzo, sanando, innanzitutto, il grave vulnus originario dell’esclusione dei docenti non di ruolo dall’assegnazione della carta (il comma 121 legge 107/2015 diceva: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”).

Docenti con contratto a tempo determinato figli, dunque, di un dio minore?

Si direbbe proprio di sì, perché non erano stati compresi nemmeno nell’obbligo di aggiornamento (“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” – comma 124 legge 107/2015).

La nuova normativa sulla Carta del docente ne estende l’assegnazione anche ai docenti con contratto annuale o fino al 30 giugno e al personale educativo (comma 5bis, art. 3 – legge 164/2025), per complessivi 253.868 nuovi utilizzatori, oltre ai docenti di ruolo, come ha precisato lo stesso ministro dell’istruzione Valditara. 

Vulnus sanato? Non del tutto.

La nuova normativa, infatti, tace sul parallelo obbligo di aggiornamento anche per i supplenti, obbligo che, pertanto, resta esclusivamente in capo ai docenti di ruolo.

Si tratta di un vuoto, di una dimenticanza non da poco che evidenzia come il legislatore, anche su sollecitazione dei sindacati della scuola, si sia interessato più del mezzo (i soldi della carta) che dell’obiettivo sostenuto dal mezzo stesso (l’aggiornamento).

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