art64

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008  - Suppl. Ordinario n.152)

 

Art. 64.

        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

  1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e

di  una  piena  valorizzazione professionale del personale docente, a

decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e

misure  volti  ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto

alunni/docente,   da  realizzare  comunque  entro  l'anno  scolastico

2011/2012,  per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard

europei.

  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri

previsti  per  la definizione delle dotazioni organiche del personale

amministrativo,  tecnico  ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,

nel  triennio  2009-2011  una  riduzione complessiva del 17 per cento

della  consistenza  numerica della dotazione organica determinata per

l'anno  scolastico  2007/2008.  Per  ciascuno degli anni considerati,

detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della

riduzione  complessiva  da conseguire, fermo restando quanto disposto

dall'articolo  2,  commi  411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.

244.

  3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  previste dal presente

articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita  la  Conferenza  Unificata  di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo  28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni

Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere

finanziario,  predispone,  entro  quarantacinque giorni dalla data di

entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano programmatico di

interventi  volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo

delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una

maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

  4.  Per  l'attuazione  del  piano di cui al comma 3, con uno o piu'

regolamenti  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore  del  presente  decreto  ed  in modo da assicurare comunque la

puntuale  attuazione  del  piano di cui al comma 3, in relazione agli

interventi  annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro

dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il

Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza

unificata  di  cui  al  citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si

provvede   ad   una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,

organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico, attenendosi ai

seguenti criteri:

    a.  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso,

per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;

    b.  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi ordini di

scuola  anche  attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e

dei  relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti

tecnici e professionali;

    c.  revisione  dei criteri vigenti in materia di formazione delle

classi;

    d.  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della

scuola primaria;

    e.   revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per  la

determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del

personale  docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli

stessi;

    f.  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri

di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto

dalla vigente normativa.

  5.  I  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della   ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti  nel

processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne

assicurano   la   compiuta   e  puntuale  realizzazione.  Il  mancato

raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e valutato

sulla  base  delle  vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta

l'applicazione    delle    misure   connesse   alla   responsabilita'

dirigenziale previste dalla predetta normativa.

  6.  Fermo  restando  il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e

412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi

1,  2,  3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio

dello  Stato  economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di

euro  per  l'anno  2009,  a  1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a

2.538  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2012.

  7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo e

verifica  in  capo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della  ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' costituito,

contestualmente  all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori

oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un comitato di verifica

tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti   del  Ministero

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero

dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo

attuativo  delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di

assicurare  la  compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi

previsti,  segnalando  eventuali scostamenti per le occorrenti misure

correttive.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'

rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

  8.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi

di  risparmio  di  cui  al  comma 6, si applica la procedura prevista

dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

  9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al comma 6 e'

destinata,  nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse

contrattuali  stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione

ed  allo  sviluppo  professionale  della carriera del personale della

Scuola  a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai risparmi

conseguiti  per  ciascun  anno scolastico. Gli importi corrispondenti

alle  indicate  economie  di spesa vengono iscritti in bilancio in un

apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero

dell'istruzione   dell'universita'   e  della  ricerca,  a  decorrere

dall'anno    successivo   a   quello   dell'effettiva   realizzazione

dell'economia  di  spesa,  e saranno resi disponibili in gestione con

decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con

il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca

subordinatamente    alla   verifica   dell'effettivo   ed   integrale

conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.