art64
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento
della consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati,
detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della
riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente
articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di
scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e
dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della
scuola primaria;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato
sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi
1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
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