Anche la legge sul maestro unico è norma generale dello Stato

L’articolo 4 della legge 169/2008 sul maestro unico non precisa che quella sia una norma generale e, come tale, di esclusiva competenza dello Stato.

Avendo anche carattere di organizzazione didattica, può fare intendere che essa sia rimessa alla competenza dell’autonomia scolastica con eventuale possibilità di adattamento.

La sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale, pubblicata ieri, fuga ogni dubbio in merito, grazie al ricorso, respinto, della regione Sicilia che aveva ritenuto quella norma lesiva della competenza regionale prevista dallo Statuto speciale siciliano.

La Corte ha respinto il ricorso contro l’art. 4, affermando che esso non lede la norma costituzionale (art. 117, comma 3) che su talune materie dell’istruzione dispone legislazione concorrente tra Stato e Regioni e fa riferimento all’autonomia scolastica.

Pertanto, quella norma rientra nei poteri esclusivi dello Stato ed è norma di carattere generale, come tutte le altre comprese nell’art. 64 della legge 133/2008, con esclusione di quelle delle lettere f-bis e f-ter del comma 4 che, queste sì, prevedono legislazione concorrente per il dimensionamento della rete scolastica e gli interventi sulle piccole scuole.