La legge 18 luglio 2025, n. 106: nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche
La legge n.106/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce per i lavoratori pubblici o privati, affetti da gravi patologie, tutele ulteriori rispetto al previgente quadro ordinamentale.
Congedo
In particolare, l’art. 1 della Legge riconosce ai dipendenti colpiti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), da cui consegua un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi per l’intera durata della vita lavorativa.
L’elencazione delle malattie che consentono la fruizione del congedo è contenuta nella documentazione parlamentare di accompagnamento alla legge, che:
- per le malattie oncologiche, invalidanti o croniche, rinvia all’Allegato n.8 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- per le malattie rare, rimanda all’Allegato n. 7 del citato D.P.C.M., nonché agli artt. 2 e 4, co.4 e 5, della legge n.175/2021.
Il congedo, ancorché utile alla conservazione del posto di lavoro:
- non dà titolo alla retribuzione, né consente lo svolgimento di altra attività lavorativa;
- non giova al riconoscimento dell’anzianità di servizio e al versamento dei contributi previdenziali, pur con la possibilità, successiva e volontaria, di riscatto contributivo dei periodi di assenza.
il congedo, inoltre, può e deve essere utilizzato “in coda” a tutte le altre assenze previste, con o senza retribuzione, dai contratti di comparto e/o dalle disposizioni di settore. Il che, per il personale della scuola, significa soddisfare almeno tre preliminari condizioni.
La prima, riguarda l’avvenuta fruizione dell’intero periodo di assenze per malattia disciplinato dal Ccnl, ovvero 18 mesi per il personale a tempo indeterminato e 9 mesi per quello a tempo determinato, nei rispettivi trienni di riferimento (cfr. artt.17.co.1 e 19, co.3, Ccnl 29.11.2007).
La seconda, deriva dall’avere esaurito l’aspettativa richiamata dall’art. 18 del Ccnl 29.11.2007;
La terza, consegue alla impossibilità di servirsi delle assenze per “gravi patologie”, a motivo – ad esempio – della contestuale mancanza di “terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”, come esplicitamente stabilito dalla norma pattizia (cfr. artt. 17,co.9 e 19,co.15, Ccnl 29.11.2007).
La documentazione necessaria per fruire del congedo, oltre alla richiesta, è la seguente:
- Certificazione sanitaria rilasciata da un medico di medicina generale o da un medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il dipendente e attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- Certificazione di invalidità attestante la riduzione della capacità lavorativa del dipendente in misura pari o superiore al 74%.
La completa fruizione del congedo e il rientro in servizio del dipendente, riserva allo stesso un’ulteriore tutela: può “… accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile (art.1. co.4).
Per il personale della scuola, il lavoro agile è puntualmente regolamentato dal Ccnl “Istruzione e Ricerca” del 18.01.2024, artt. 10-16, che ne evidenzia le caratteristiche principali:
- non è un diritto assoluto, ma una possibilità da concordare con il dirigente scolastico ove non venga compromessa la funzionalità del servizio;
- si concentra su attività non legate alla presenza sul luogo di lavoro del dipendente;
- è riferita prioritariamente al personale Ata (tecnici e amministrativi) le cui mansioni sono compatibili con il lavoro agile;
- non è consentito al personale docente per le attività di insegnamento, ma – previo Regolamento d’Istituto – per le sole attività funzionali, cioè per le 2 ore di programmazione didattica settimanale degli insegnanti di scuola primaria, oltre che per le riunioni degli organi collegiali che non rivestano carattere deliberativo (cfr. art.44, co.6, Ccnl “Istruzione e Ricerca”, del 18.01.2024).
Permessi orari per visite, esami strumentali e cure mediche
L’art. 2 della Legge prevede – per i lavoratori affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce), invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% – dieci ore annue di permesso retribuito.
Di più, il permesso orario tutela anche un’altra platea di soggetti fragili: i lavoratori con figli minorenni colpiti dalle predette malattie e con identico grado di invalidità.
In ambedue le situazioni, il permesso orario, è specificamente utilizzabile per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche. E, al pari del congedo, ha carattere aggiuntivo: è consentito dopo aver esaurito i permessi disciplinati dal Ccnl di comparto e/o da altre e diverse disposizioni legislative.
La documentazione occorrente per la fruizione del permesso orario annuale, unitamente alla domanda ed analoga per lavoratore o figlio, è la seguente:
- Prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il dipendente o il minore e attesti la sussistenza delle suddette malattie e la conseguente necessità di visite, cure mediche e/o accertamenti sanitari.
- Certificazione attestante un grado di invalidità civile – del lavoratore o del figlio minorenne – pari o superiore al 74%.
L’Inps, intervenuto con la Circolare 19.12.2025, n.152, per garantire una corretta ed uniforme applicazione dell’art. 2 della Legge in commento, ha chiarito:
- Il lavoratore dopo aver fruito del permesso orario, per sé stesso o per il figlio minorenne, deve produrre al datore di lavoro (per la scuola, al dirigente scolastico) l’attestazione rilasciata dalla struttura presso cui ha effettuato la prestazione sanitaria prescritta;
- Il lavoratore che intende fruire dei permessi orari per il figlio ha diritto a 10 ore annue, indipendentemente dalle ore già fruire per sé stesso;
- Il lavoratore ha diritto a fruire di 10 ore annue di permesso per ciascun figlio; ore, che non subiscono alcuna decurtazione pur a fronte della eventuale fruizione da parte dell’altro genitore lavoratore;
- Nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore per ogni figlio.
Inoltre, la norma primaria precisa: alle ore di permesso “… si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita” (art.2, co.2). Come dire, le predette ore godono di una piena tutela economica: non sono soggette alla c.d. “trattenuta Brunetta”, stabilita dall’art.71 del D.L. n.112/2008, convertito dalla legge n.133/2008 (cfr. nota MEF 04.05.2009, n.27553); né sono sottoposte alla trattenuta accessoria prevista dalla Contrattazione collettiva (cfr. art.17, co. 8-9, Ccnl 29.11.2007).
Infine, uno specifico riferimento alla Scuola: “Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche (…) nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale” (art.2, co.4)
Non altro, per i dirigenti scolastici, che il richiamo ad una duplice ed inderogabile azione amministrativa:
- Garantire , anche con la nomina di un sostituto, la funzionale continuità del servizio scolastico, nel mentre il dipendente indisposto fruisce del permesso orario;
- L’impossibilità di negare la fruizione del permesso all’interessato per esigenze organizzative, fatta salva la sola verifica di validità della documentazione richiesta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Solo gli utenti registrati possono commentare!
Effettua il Login o Registrati
oppure accedi via