
Il TAR Salerno annulla la revoca per 10 istituti paritari che avevano portato alla maturità 2.800 candidati

Lo scorso lunedì Tuttoscuola ha dato notizia delle prime sentenze di stop da parte del TAR a provvedimenti di revoca della parità disposti dal Ministero nell’ambito del piano di contrasto ai cosiddetti diplomifici. Ad oggi sono già dieci le sentenze brevi con le quali la Camera di Consiglio del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, nelle sedute del 30 settembre e del 10 ottobre 2024, ha stabilito l’annullamento dei provvedimenti di revoca della parità, disposti dall’USR Campania ad agosto scorso nei confronti di 10 istituti paritari della provincia di Salerno.
Si tratta di istituti paritari che vanno per la maggiore nel territorio salernitano sia per il numero di indirizzi di studio attivati (52) sia per l’elevato numero complessivo di candidati interni portati all’esame di maturità nel 2023 (2.748).
Da notare che in quegli stessi istituti paritari nelle classi quarte dell’anno scolastico precedente gli alunni iscritti erano stati soltanto 335; in quinta sono diventati, appunto, 2.748, con un incremento di 2.413 unità, pari al 720%.
L’annullamento è stato disposto non con riferimento al merito delle numerose irregolarità rilevate e documentate dalle visite ispettive, bensì per un vizio procedurale evidenziato nei ricorsi presentati e che i giudici amministrativi hanno condiviso.
Riepiloghiamo i passaggi previsti dall’iter procedurale.
Le norme specifiche prevedono, in questi casi, un contradditorio tra l’USR (che con decreto rende nota la procedura di revoca) e l’istituto coinvolto (che ha il diritto di presentare le proprie controdeduzioni).
L’Ufficio Scolastico Regionale secondo il Tar Salerno “deve dare atto di aver preso in debita considerazione le controdeduzioni formulate dall’istituto scolastico interessato, provvedendo anche ad accertare in concreto – sul piano documentale ovvero a seguito di necessaria ispezione – la mancata cessazione della situazione di irregolarità o della sopravvenuta carenza dei requisiti”.
Tuttavia, l’USR Campania – secondo quanto riportato dalle sentenze – si sarebbe limitato a richiamare le numerose irregolarità rilevate nelle visite ispettive, anziché accertare anche l’avvenuta regolarizzazione.
Più precisamente, il TAR ha rilevato che “Nella fattispecie in esame, sebbene la nota dell’USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente a detti requisiti di legge, in quanto, in seguito al riscontro fornito dall’istituto scolastico ricorrente, con documentazione del 12 luglio 2024 e del 1° agosto 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, e, comunque, a fornire una motivazione analitica dell’insufficienza delle controdeduzioni e documenti prodotti in sede procedimentale dall’istituto scolastico, vieppiù necessaria in considerazione della pluralità e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (la relazione dei quali è stata acquisita in data 8 maggio 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024).
A questo punto cosa succede?
L’USR Campania, come evidenzia lo stesso TAR, “Nel doveroso riesercizio del potere, l’amministrazione farà salva l’attività ispettiva svolta, sicché l’iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo, anche documentale, della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall’istituto scolastico”.
Si ricomincerà da capo, dunque, con tempi che inevitabilmente si allungheranno.
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