Organico funzionale. Come e perché

Organico funzionale: tutto chiaro? Forse, però…

Sulle finalità di impiego di quelle risorse che verranno dal piano di assunzioni gli esiti della consultazione della Buona Scuola, resi noti lunedì scorso dal Miur a suon di slides, hanno fatto emergere proposte interessanti che spetterà ora al ministro Giannini, se condivise, tradurre in criteri e principi da affidare all’autonoma decisione delle istituzioni scolastiche, per qualificare l’offerta formativa.

Occorrono però alcune regole prioritariamente definite per evitare che quelle preziose risorse vengano sottoutilizzate, depotenziando gli obiettivi.

Prima di tutto: la legge o il provvedimento legislativo che verrà emanato deve innanzitutto chiarire la natura dell’organico: aggiuntivo o di diritto?

Se sarà un organico aggiuntivo, potrebbe avere natura congiunturale e durata provvisoria: il Mef potrebbe disporne il riassorbimento. Se, invece, avrà natura strutturale, potrà costituire una espansione dell’organico di diritto e non potrà quindi essere riassorbito per via amministrativa.

La Buona Scuola parla preferibilmente di organico di rete, anziché di organico di istituto. Esprimiamo riserve sull’organico di rete: potrebbe valere per una quota ben definita soltanto per le supplenze, mentre la restante parte dovrebbe essere lasciata alle singole istituzioni scolastiche per progetti e interventi a carattere formativo.

Se non verrà fissata una quota (di rete o di istituto) da riservare per le supplenze, nessun progetto potrà essere al sicuro ed avere svolgimento stabile e continuativo, perché la chiamata per supplenza potrebbe arrivare in qualsiasi momento.