
8. Docenti – Parliamo di
1. Il tutor – Chi è
2. Il prevalente secondo le precedenti disposizioni
3. Chi lo sceglie
4. Cosa fa
5. Il suo orario di servizio
6. Riconoscimenti giuridici ed economici
La funzione tutoriale nei riguardi degli alunni della classe era già stata oggetto di proposta per la scuola dei moduli in prima e seconda classe fin dal 1996, nell’ambito della flessibilità organizzativa e didattica suggerita dalla circolare 116/1996 (cfr.).
I documenti di riforma e le “Indicazioni nazionali” ne prospettano l’impiego in forma ordinaria e generalizzata. Ma il progetto nazionale di cui al decreto 61/2003, salvaguardando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, non ha previsto tassativamente l’attivazione di tale funzione, che resta pertanto rimessa esclusivamente alle decisioni di ciascuna scuola.
Con riferimento alle “Indicazioni nazionali” e nel rispetto delle autonome determinazioni delle scuole, se ne riportano gli elementi essenziali.
1. Il tutor – Chi è
La funzione tutoriale, secondo la riforma, è prevista in tutti gli ordini di scuola dall’infanzia fino ai licei.
Il docente tutor del team è l’insegnante a cui vengono affidati gli alunni, con impegno a seguirli e ad orientarli durante l’intero percorso formativo, d’intesa con la famiglia.
Tale responsabilità educativa giustifica anche il fatto che al tutor venga riconosciuta una funzione di coordinamento del team dei docenti della classe e nella scuola priamria un incarico orario d’insegnamento largamente prevalente, destinato peraltro a ridursi nel quinquennio. Il termine “prevalente” con il quale è stato identificato da subito è riferito proprio a questo ultimo aspetto della sua funzione.
All’insegnante coordinatore-tutor con orario prevalente viene affidata, soprattutto in prima classe, la responsabilità dell’unitarietà degli insegnamenti, necessariamente a carattere pre-disciplinare, e quella della alfabetizzazione di base.
2. Il prevalente secondo le precedenti disposizioni
La legge 148/1990 di riforma degli ordinamenti della scuola elementare già prevedeva nel primo ciclo (prima e seconda elementare) “di norma” la figura del docente con maggior presenza in classe per favorire l’impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi di insegnamento.
La disposizione consentiva tuttavia anche l’adozione da parte del collegio docenti della soluzione “paritaria” tra i docenti del modulo (tempo uguale di presenza). Tale facoltà è stata utilizzata in modo diffuso, tanto che attualmente nelle prime classi della scuola elementare non sempre si ritrova la presenza del docente con orario prevalente; quando ciò avviene, il tempo assegnato è quantitativamente non rilevante come prevalenza.
La previsione del docente prevalente contenuta nelle “indicazioni” ministeriali, mentre resta opzionale per il progetto nazionale di innovazione 2003, è prevedibile, stante la quasi definitività dei contenuti delle stesse “indicazioni”, che diventi fatto ordinario nella futura scuola primaria riformata.
Vi è un’altra differenza legata al prevalente “vecchio tipo”: le competenze disciplinari. Secondo la legge 148/90 comunque, se pur con caratteristiche pre-disciplinari, al docente veniva assegnato un ambito disciplinare, eventualmente ampliato in ragione della prevalenza oraria. Ora invece a lui si suggerisce di affidare le totali responsabilità per l’alfabetizzazione di base (leggere, scrivere e far di conto, come si usa dire) con ampia competenza disciplinare. Tuttavia questo suggerimento non vincola la decisione autonoma delle scuole.
Il prevalente precedente prestava comunque servizio nelle due classi del modulo; le “Indicazioni” prevedono invece che presti servizio solamente in una classe (con l’eccezione delle due classi del biennio finale, cioè quarta e quinta). Le istituzioni scolastiche possono decidere in piena autonomia l’impiego di tale docente (e degli altri docenti) come prevede l’articolo 5 (cfr.) del dpr 275/1999 (Regolamento dell’autonomai scolastica).
Tuttavia la differenza sostanziale rispetto alle norme passate non consiste tanto nella quantità oraria di docenza assegnata e nell’obbligo di adottarla, quanto piuttosto nella funzione che tale docente svolge nella classe, al punto che, parlare semplicisticamente di ritorno al passato della legge 148/90, sarebbe riduttivo e improprio.
Oltre alla quantità oraria prevalente, la precedente norma non assegnava infatti alcuna funzione aggiuntiva al docente che, per di più, completava il proprio orario di servizio in altra classe del modulo. Un primo cambiamento della norma di legge era già stato anticipato dalla circolare 116/1996 (cfr.) che prevedeva la funzione tutoriale per l’avvio graduale degli apprendimenti e delle relazioni educative .
Ora invece, secondo le “Indicazioni nazionali”, dovrebbe svolgere le due funzioni rilevanti di coordinamento del team dei docenti (équipe pedagogica, come viene chiamata) e di tutor di ciascuno degli alunni della classe.
Gli altri docenti che prestano servizio nella classe, insegnanti specialisti e non, fanno riferimento a lui e alla sua azione di coordinamento. Se in precedenza vi era collegialità di responsabilità e di decisioni dei docenti del modulo, ora invece il docente coordinatore potrebbe assumere decisioni e adotta linee di azioni, pur concordate, che chiamano in causa le sue responsabilità.
L’altra funzione, di maggior responsabilità, è quella del tutor degli alunni.
Per questa funzione, assolutamente non prevista in precedenza, svolge l’azione individuale di tutoraggio e assistenza del percorso formativo degli alunni ed è punto di riferimento esclusivo per le famiglie.
Rispetto al passato cade, sotto questo aspetto, la responsabilità collegiale del team, anche se gli altri docenti hanno ovviamente l’obbligo di concorrere all’azione del tutor.
3. Chi lo sceglie
Il docente coordinatore-tutor con orario prevalente potrebbe essere scelto dal dirigente scolastico, in base alle disposizioni vigenti che affidano al capo d’istituto tale competenza finale nell’assegnazione dei docenti alle classi e nell’affidamento degli ambiti disciplinari, sulla base dei criteri generali definiti dal collegio docenti e dal consiglio di circolo.
Nell’assegnazione alla classe e alla funzione il dirigente scolastico deve tener conto delle competenze professionali e delle esperienze dell’insegnante.
Considerata la particolare importanza del progetto di innovazione, il docente individuato come prevalente è opportuno che sia preventivamente consultato per dare il proprio assenso alla nuova funzione assegnata.
4. Cosa fa
È chiamato a svolgere dunque sostanzialmente tre funzioni, due delle quali complessivamente nuove: tutoraggio di tutti gli alunni della classe, docenza prevalente, coordinamento dell’équipe pedagogica. Sono funzioni che si connotano pertanto di valenza rispettivamente educativa, disciplinare ed organizzativa. Analizziamole.
Coordinamento dell’equipe pedagogica: il docente tutor svolge la nuova funzione di coordinare tutti gli insegnanti che, a vario titolo, svolgono attività all’interno della classe affidata (specialisti e docenti di discipline).
Le “indicazioni” ministeriali (pubblicate sul sito Internet del MIUR e disponibili in questa nostra Guida) non forniscono molti chiarimenti circa l’esplicazione della funzione di coordinamento, ma si può attendibilmente ritenere che in particolare essa si svolga in sede di programmazione settimanale collegiale di team per dare coesione e unità agli interventi didattici.
All’inizio dell’anno potrebbe spettare al docente coordinatore, anche sulla base delle proposte dei colleghi ed eventualmente coordinandosi con gli altri docenti prevalenti, definire la proposta complessiva di orario delle attività d’insegnamento e delle sue articolazioni nella classe da sottoporre all’approvazione del dirigente scolastico.
Ma soprattutto, all’inizio dell’anno, spetterà al docente coordinatore fornire ai docenti del team indicazioni e criteri per rendere i loro piani didattici personali coerenti con le linee di lavoro definite per la classe, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa di istituto.
Le osservazioni sistematiche per identificare il percorso di apprendimento adatto a ciascuno degli allievi, che ogni docente deve raccogliere su ciascuno, verranno raccolte e coordinate dal docente coordinatore.
Docenza prevalente: in termini di tempo di insegnamento gli viene affidata la quantità maggiore di ore di lezione (in prima classe da 18 a 21 settimanali), con incarico di svolgere gli insegnamenti fondamentali, cioè l’alfabetizzazione di base “del leggere, dello scrivere e del far di conto”. Le sue competenze disciplinari abbracciano quindi, soprattutto in prima classe, la base sostanziale dell’insegnamento; nelle classi successive del primo biennio (seconda e terza) e del secondo (quarta e quinta), mantiene la prevalenza oraria degli insegnamenti frontali, completando il proprio obbligo di servizio in attività di contemporaneità-compresenza (primo biennio) o in attività d’insegnamento e contemporaneità in altra classe (secondo biennio).
Tutoraggio degli alunni: la funzione educativa di tutoraggio nei confronti di ogni alunno e per la durata dell’intero quinquennio di scuola primaria rappresenta un fatto complessivamente nuovo e di alta responsabilità.
Il docente tutor intrattiene per questo un costante rapporto con le famiglie e con il territorio, soprattutto in ordine alla scelta delle attività opzionali e dell’eventuale orario aggiuntivo previsto per l’alunno.
Spetta al docente tutor definire con le famiglie il percorso formativo dell’alunno, orientare le scelte, suggerire interventi integrativi.
Indica, in accordo con gli altri docenti e la famiglia, quali laboratori possano essere utili per un pieno sviluppo delle capacità di ciascun allievo.
Ha la maggior responsabilità nella organizzazione del Psp, Piano di studio personalizzato, di ciascun allievo.
Spetta al docente tutor la tenuta del portfolio di ciascun alunno, che provvede a compilare e ad aggiornare, in collaborazione con tutte le figure (altri docenti e genitori) che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo.
5. Il suo orario di servizio
Nel primo anno della scuola primaria, secondo le “Indicazioni nazionali” è previsto che svolga tutto il proprio servizio solamente in una classe prima, quasi per identificarlo con la classe assegnata. L’orario frontale dovrebbe essere di 18 ore.
Nell’autonomia decisionale delle scuole tale orario e l’esclusiva presenza del docente in una sola classe costituiscono una semplice ipotesi, senza vincolo alcuno.
Può essere opportuno comunque che nella classe il docente tutor garantisca una congrua presenza (la quantità oraria settimanale è bene venga decisa localmente).
Il decreto 61/2003 non fornisce alcuna indicazioni in merito, rimettendo quindi ogni decisione alle singole istituzioni scolastiche aderenti.
Spetta pertanto al collegio docenti, nell’ambito del progetto sperimentale e secondo il potere di autonomia didattica e organizzativa (dpr 275/99, articoli 4 e 5), definire l’orario del docente prevalente (da 18 a 21 ore) e degli altri docenti preposti, nonché l’eventuale flessibilità e articolazione periodica (settimanale, plurisettimanale, ecc.).
6. Riconoscimenti giuridici ed economici
Le disposizioni ministeriali non prevedono, né avrebbero potuto prevedere, specifici riconoscimenti giuridici ed economici nei confronti del personale impegnato nei progetti, in quanto la materia è riservata alla contrattazione.
Il rinnovo del contratto di comparto per il 2002-2005 non ha affrontato tale materia.
Ad ogni buon conto qualcosa è possibile fare anche nell’attuale contesto normativo, almeno per l’aspetto economico. Infatti rientra tra le attività aggiuntive, con riconoscimento di retribuzione accessoria attinta dal fondo dell’istituzione, l’attività specifica di progettazione.
Per il docente coordinatore-tutor può essere definita appositamente, tra le nuove voci di competenza dell’istituzione che danno titolo al fondo di istituto, quella connessa alla funzione di coordinamento del team e di tutor degli alunni.
Questa attività riconosciuta e retribuita deve ovviamente essere trattata nell’ambito delle relazioni sindacali di istituto con la RSU.
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