Delle 101mila o 107mila assunzioni, quante solo sulla carta?

Che le assunzioni siano 100.701 o 107.147, occorre notare che si tratta di una cifra massima, poiché la macchina amministrativa sembra avere escogitato almeno due espedienti per potervi non fare ricorso. Vediamo il prospetto delle assunzioni.

 

Inf./Prim.

Sec. I

Sec. II

ITP

 

Assunti su posti liberi a seguito di cessazioni

8292

4854

5102

288

18536

Assunti su nuovi posti di sostegno – art. 15 DL 104/2013

3057

1252

4586

 

8895

Assunti su posti vacanti e disponibili

5515

3015

7996

309

16835

Assunti su posti stabili già attivati (spezzoni)

2237

1558

3725

103

7623

Posti di potenziamento

18133

7206

22889

584

48812

Posti di potenziamento per il sostegno

 

 

 

 

6446

 

37234

17885

44298

1284

107147

Il Ministero assume dalla graduatoria del concorso 2012 e dalle graduatorie ad esaurimento, in prima istanza, 27.431 docenti (18.536 assunti su posti liberi a seguito di cessazioni, più 8.895 Assunti su nuovi posti di sostegno – art. 15 DL 104/2013), seguendo il Testo Unico.

In seconda istanza e in deroga al Testo Unico, il Ministero assume altri 24.458 insegnanti, dati dalla somma degli assunti su posti vacanti e disponibili (16.835), più gli assunti su posti stabili già attivati (spezzoni) (7.623). In questo caso si applica un iter centralizzato e informatizzato a livello nazionale, con l’indicazione, da parte del candidato, di 5 o più province preferite, a livello nazionale, per le quali si desidera essere assunto. In questo caso, lodevolmente, il maxiemendamento innalza al 100% l’aliquota delle assunzioni sui posti vacanti e disponibili, al fine di sottrarre lo Stato italiano all’abuso, condannato dalla Corte di Giustizia Europea, di contratti a tempo determinato per coprire posti di lavoro stabili. Sempre in questo caso, è verosimile che le assunzioni saranno scaglionate, con decorrenza giuridica 1° settembre e presa di servizio in corso di anno.

Il terzo e più delicato passo è quello relativo alle assunzioni, tutte giuridiche, relative ai 55.258 posti di potenziamento dell’organico e potenziamento per il sostegno. Anche qui si opererà in deroga al Testo Unico, con procedura centralizzata e con nomine giuridiche che diventeranno economiche a partire dall’entrata in vigore dell’organico dell’autonomia, con la presa di servizio del docente presso la sede assegnata.

Il problema di questa ultima fase è che non è noto da quali classi di concorso si attingerà per le assunzioni. Al comma 94 si legge questa frase-chiave: “Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie” da assumere. E in caso di differenze tra il fabbisogno delle scuole e competenze dei docenti, che si fa? In questo caso il comma 99 è categorico: “In caso di indisponibilità sui posti per le province indicate, non si procede all’assunzione”.

Il secondo elemento che sembra destinato a calmierare il numero finale delle assunzioni è la previsione di espressa non copertura dei posti cui precedenti candidati abbiano rinunciato (comma 101): “Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97”.