Il Tar Lazio non sospende la circolare sugli organici

C’era molta attesa per conoscere la decisione del Tar sulle richieste di sospensiva presentata dalla Cgil-scuola, contro la circolare n. 37/10 sugli organici e contro la circolare n. 17/10 sulle iscrizioni per il 2010-11 (impugnata, quest’ultima da associazioni, genitori e studenti).

In gioco c’era l’avvio regolare dell’anno scolastico la messa in discussione della riforma delle superiori. Dopo la camera di consiglio di lunedì che aveva esaminato la documentazione del Miur, mancante due settimane fa nella prima seduta, martedì è arrivata l’ordinanza. Negativa.

Il ricorso non è stato accolto, anche se complessivamente fondato, e la circolare è stata ritenuta priva di efficacia giuridica.

Quanto al fumus boni juris, – recita l’ordinanza n. 3360 –  il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi l’illegittimità dell’impugnata circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale” (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, e nell’anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;

Tuttavia la proposta di misura cautelare non è stata accolta dal Tar, in quanto manca la sussistenza del periculum nella considerazione che i ricorrenti non hanno documentato nel giudizio posizioni specifiche (nella qualità di studenti, docenti e dipendenti ATA) direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l’omessa deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette circolari, con conseguente difetto del grave e irreparabile pregiudizio che giustifica l’emissione del provvedimento di sospensione richiesto.