Stop del Consiglio di Stato al cambio di libri ogni anno. Ma…
Con sentenza n. 6186 del 10 dicembre 2013, depositata il 23 dicembre 2013, il Consiglio di Stato, su ricorso del ministero dell’istruzione, ha annullato la sentenza del TAR Lazio n. 07528/2009, concernente la circolare ministeriale del 10 febbraio 2009 in ordine all’ adozione dei libri di testo.
Il TAR, su ricorso di venti docenti milanesi assistiti dalla Cgil-scuola, aveva parzialmente annullato la circolare del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 16 del 10 febbraio 2009, con la quale erano state dettate istruzioni circa l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2009/2010, in quanto aveva ravvisato un contrasto tra la circolare e la legge.
Più precisamente, secondo il Tar, mentre la legge consentiva di derogare all’obbligo di adottare libri di testo con le cadenze previste (quinquennale per la scuola primaria, sessennale per la scuola secondaria) per “specifiche e motivate esigenze”, la circolare ministeriale aveva sancito “la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti”, anche in caso di assegnazione del docente ad altra classe.
Insomma, per il Miur non rientrava tra le specifiche e motivate esigenze il cambio di insegnante.
Secondo i ricorrenti (e secondo il Tar), invece, in questo modo si impediva ad “un docente trasferito o sopraggiunto per cessazione di altro docente che potesse scegliere il libro di testo”, essendo questi costretto ad “adeguarsi per i successivi cinque anni alle scelte effettuate dal predecessore”; ed ulteriormente precludendo “che altre gravi esigenze, opportunamente motivate, possano dar luogo al cambio del libro di testo durante il quinquennio”.
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar, in quanto non avrebbe dovuto accogliere a suo tempo il ricorso dei venti insegnanti. Perché?
Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Statol’interesse ad agire, in conformità al precetto generale dell’art. 100 Cod. proc. civ., deve tra l’altro essere munito dei requisiti dell’attualità e della concretezza, tali per cui la pronuncia di accoglimento possa arrecare una effettiva utilità (da ultimo: Cons. Stato, IV, 10 gennaio 2012, n. 16).
Pertanto, non avendo nessuno dei docenti ricorrenti in primo grado dedotto quanto poc’anzi detto, non si vede quale utilità la sentenza domandata avrebbe potuto loro procurare.
I venti ricorrenti, quindi, non avevano interesse ad agire, in quanto nessuno di loro aveva subito la scelta del proprio predecessore quanto all’adozione dei libri di testo, per essere stato trasferito, nell’anno scolastico in contestazione, ad una scuola il cui collegio docenti aveva già deliberato la scelta dei libri.
Si deduce implicitamente che se qualcuno di loro si fosse trovato nella situazione di docente trasferito in una scuola dove era stato adottato un testo non gradito, avrebbe avuto titolo ad agire, in quanto leso nel suo interesse personale.
Resta quindi un dubbio: la circolare n. 16/2009 per l’adozione dei libri di testo è pienamente legittima oppure un docente trasferito può chiedere la modifica del libro adottato dal suo predecessore?
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