Sissini e precari: la disputa si è spostata in Parlamento

Nella saga degli ordini del giorno che hanno accompagnato alla Camera l’approvazione del disegno di legge sulla riforma ve ne sono almeno due che sono intervenuti, e non genericamente, sull’annosa questione dei punteggi per precari e per sissini.
Entrambi gli ordini del giorno impegnano il Governo ad equiparare i titoli di abilitazione attraverso parità di punteggio per le graduatorie permanenti.
Concorsi abilitanti ordinari e riservati, e abilitazioni per il superamento dell’esame di Stato nelle Scuole di specializzazione per insegnanti della secondaria dovranno essere trattati allo stesso modo.
Sottoscrittori dell’ordine del giorno che, di fatto, azzera i sissini e rivaluta i precari storici, sono stati i deputati Stagno d’Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Un altro deputato, l’on. De Laurentiis, è andato oltre, impegnando il Governo specificamente nell’attribuzione di punteggi per l’uno o l’altro gruppo. A tutti gli abilitati propone l’attribuzione di 24 punti, ai quali dovrebbe essere aggiunto un bonus di altri 6 punti per i sissini (24+6= 30 come prima) e un bonus di 3 punti per gli altri abilitati. In questo caso rimarrebbe una minima differenza tra i due gruppi, anziché la parità completa di trattamento.
Dietro questa guerra di cifre vi è una divergenza politica tra il sottosegretario Aprea che non ha mai fatto mistero del suo appoggio alla causa dei sissini, e i parlamentari di centro capeggiati dall’on. Brocca schierati apertamente a favore dei precari storici.

La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l’articolo 5, riguardante la formazione degli insegnati;
affermata l’esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l’equiparazione dei tre titoli di abilitazione (corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n. 33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente valutabili all’atto di inserimento in graduatoria permanente e, per ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti e attribuire ai soggetti in possesso dell’abilitazione SSIS un ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell’articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i soggetti in possesso dell’abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza compromettere l’inizio dell’anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.

 

La Camera,
premesso che:
l’articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all’insegnamento possono creare disparità di trattamento nell’attribuzione del punteggio valido ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto alla valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all’articolo 17, comma 111, sottolinea l’esigenza, in riferimento all’accesso al pubblico impiego, di tenere in considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di ricerca,
impegna il Governo:
nell’ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione a seguito di superamento dell’esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno riconoscimento all’alta formazione conseguente al dottorato di ricerca, sia ai fini dell’accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica.
9/3387/13. Stagno d’Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.