Si va sulla montagna dove il raddoppio ci conforta ancor…

La fortuna ha voluto che ci fosse di passaggio in Parlamento un decreto legge (n. 136/2004) sulla pubblica amministrazione in fase di conversione. La legge di conversione (n. 186 del 27 luglio 2004) è stata trasformata in una di quelle disposizioni “omnibus” che, di quando in quando, servono a raccogliere pezzi di norme, interpretazioni autentiche di altre, integrazioni opportune.
La valanga imprevista dei raddoppi di punteggio per i servizi di montagna, messa in movimento dal Parlamento stesso in occasione di una precedente conversione di un altro decreto legge, è stata così ridotta, contenendo disfunzioni e ingiustizie.
Con interpretazione autentica è stato precisato che il servizio di supplenza che può determinare raddoppio di punteggio vale solamente se prestato effettivamente in una sede scolastica al di sopra dei 600 metri e collocata in comune di montagna. Non valgono quindi quei servizi prestati all’interno di una istituzione scolastica che aveva eventuali altre sedi sopra i 600 metri.
Un’altra correzione, quanto mai opportuna, è stata apportata alla non retroattività del beneficio del raddoppio. La supervalutazione vale solamente a cominciare da questo anno scolastico e non si applica a quelli precedenti.
Un’altra interpretazione autentica ha riguardato il cosiddetto servizio aspecifico, che va inteso nel senso che esso è valutabile solo per l’ordine di scuola in cui è stato prestato (servizio della scuola materna valido solo per la scuola materna, servizio della scuola secondaria valido solo per la scuola secondaria).
Per le code procedurali che si verranno a determinare, il termine per le nomine in ruolo con pieno effetto dal 1° settembre 2004 è stato prorogato dal 31 luglio al 25 agosto.