
Scuola dell’infanzia – orari di funzionamento: il diritto di scelta delle famiglie
Le scuole dell’infanzia hanno normalmente un calendario di attività che inizia a settembre come per gli altri ordini di scuola e si conclude dopo le altre scuole, alla fine di giugno.
I calendari scolastici (inizio e termine delle attività, vacanze, festività locali, ecc.) sono definiti da ciascuna Regione (cfr. decreto legislativo 112/1998, art.138) e possono essere, anche per la scuola dell’infanzia, diversi da territorio a territorio.
Ogni scuola decide, anche in base alle esigenze e alle consuetudini locali l’eventuale funzionamento delle attività educative nella giornata del sabato (cfr. dpr 275/1999, art. 5, comma 3). L’informazione in merito alla settimana corta o lunga viene fornita in occasione delle iscrizioni.
Nelle scuole statali l’eventuale funzionamento del sabato viene deciso dal consiglio di circolo/istituto che è l’organo collegiale – composto da docenti e genitori – che decide sull’organizzazione della scuola.
L’orario di funzionamento delle scuole dell’infanzia è piuttosto flessibile e può variare in base alla tipologia di gestione (pubblica o privata) o ai territori in cui sono inserite.
Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano con un orario giornaliero di otto ore (40 ore settimanali), comprensive del tempo dedicato alla mensa. Vi sono scuole statali che funzionano solamente al mattino, senza prevedere il servizio di mensa e affidando la conduzione dell’attività didattica ad un solo insegnante.
Alcune scuole prolungano la giornata di un’ora o due, in caso di domanda delle famiglie e, comunque, compatibilmente con l’orario massimo di lavoro degli insegnanti. Anche a questo riguardo ci si potrà informare al momento dell’iscrizione.
In taluni casi le attività educative sono dunque limitate alla sola fascia oraria del mattino. Quando? Vi sono scuole (statali soprattutto) che funzionano da sempre così, con questo orario della sola fascia antimeridiana, dipendente da consuetudini o da mancanza dei servizi o dei locali di mensa. Oppure possono essere le famiglie a chiedere che il proprio figlio frequenti solamente l’attività didattica ed educativa del mattino, anche in una scuola che funzioni per l’intera giornata. Poiché la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo, la frequenza a orario ridotto è comunque consentita, a domanda delle famiglie.
Naturalmente la scelta di avvalersi della sola attività del mattino viene fatta in sede di iscrizione e vale per tutta la durata dell’anno scolastico.
È bene ricordare, tuttavia, come viene meglio puntualizzato nel paragrafo di questa guida dedicato alle assenze, che pur non essendo scuola dell’obbligo, la frequenza dei bambini della scuola dell’infanzia, una volta iscritti, è dovuta. Infatti, in caso di frequenza saltuaria o di assenza
prolungata, non adeguatamente giustificata, il dirigente della scuola statale dell’infanzia può procedere alla dimissione d’ufficio del bambino iscritto.
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