Roadmap della riforma. Il POF triennale/1

Prosegue l’analisi degli adempimenti previsti per implementare la riforma della scuola, dopo le schede relative al piano di immissioni in ruolo e agli incarichi di docenza.

Una scelta di fondo della legge è la valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale.

Si tratta di un Piano dell’Offerta Formativa (POF) ampiamente rivisitato rispetto a quello previsto a suo tempo dal Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999).

La legge individua numerosi obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti.

In base alle prioritarie esigenze formative individuate, le istituzioni possono inserire nel loro piano alcuni di questi obiettivi, indicati nel comma 7 della legge:

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL,

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema,

d) valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze,

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie,

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio,

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe,

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni,

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni,

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda,

s) definizione di un sistema di orientamento.

Come si può rilevare, la quantità e qualità degli obiettivi individuati dalla legge consentono alle istituzioni scolastiche di personalizzare il Piano per rispondere meglio alle esigenze formative ed educative rilevate.

Già dal prossimo anno scolastico 2015-16 le istituzioni scolastiche dovranno provvedere alla definizione del Piano per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.

Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.

Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.

Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.

Tale organico aggiuntivo, funzionale al conseguimento degli obiettivi, deve essere individuato nel piano come risorsa professionale necessaria e funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

Considerato che una lettura affrettata può indurre la convinzione che il nuovo Piano triennale dell’offerta formativa si differenzi dal POF (Piano dell’Offerta Formativa) definito dal Regolamento dell’autonomia (art. 3DPR 275/99) soltanto nella sua durata triennale, si riporta di seguito la nuova formulazione nella quale le integrazioni al vecchio testo sono riportate in grassetto, consentendo di rilevare che le modifiche non sono state formali:

 

« ART. 3. – (Piano triennale dell’offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti ».

            Sono stati confermati: la natura del Piano (identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica – comma 1), il rapporto con gli obiettivi generali del sistema ‘istruzione (comma 2), i soggetti preposti alla sua definizione (comma 4), i rapporti istituzionali del dirigente nella fase costituente (comma 5), la pubblicità del Piano (comma 17 della legge).

            Sono stati aggiunti: la triennalità del piano (comma 1), l’indicazione del fabbisogno di posti comuni, sostegno aggiuntivi (comma 2, lettere a e b), l’indicazione dei posti di organico Ata e del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.

 

 

Sequenza 

 

Vediamo per punti la sequenza degli adempimenti previsti dalla legge, suddivisi in 8 fasi.

 

Fase 0Il Ministero assegna ad ogni istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, comprensivo dei posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.

La dotazione assegnata, in termini di posti comuni, di sostegno e di organico aggiuntivo per il potenziamento dell’offerta formativa, è prevista nella sua quantità, ma non nella sua tipologia, in quanto inizialmente non è nota la richiesta della natura di posti che l’istituzione prevede nel piano triennale.

La dotazione viene assegnata, per la successiva ripartizione, agli Uffici Scolastici Regionali (USR).

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5)

 

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, è determinata in misura corrispondente alle risorse finanziarie a tale scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, incrementate di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioni nell’anno 2016, 1.865,70 milioni nell’anno 2017, 1.909,60 milioni nell’anno 2018, 1.951,20 milioni nell’anno 2019, 2.012,93 milioni nell’anno 2020, 2.058,50 milioni nell’anno 2021, 2.104,44 milioni nell’anno 2022, 2.150,63 milioni nell’anno 2023, 2.193,85 milioni nell’anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 201).

 

 

Fase 1 All’inizio dell’anno scolastico e, comunque, entro il mese di ottobre, le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale dell’offerta formativa.

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2015-16, il piano predisposto entro l’ottobre 2015 riguarderà pertanto il triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19.

La possibilità di revisione annuale del Piano sollecita una verifica dei processi avviati e le eventuali integrazioni/modifiche da apportare. Di fatto è una possibilità che toglie al Piano il carattere di rigidità rendendolo più flessibile e funzionale agli obiettivi da raggiungere.

L’eventuale modifica potrebbe anche comportare la ricerca di docenti idonei e, conseguentemente, la non conferma dell’incarico triennale o addirittura la sua interruzione.

Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa …. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12).

 

(continua – segui tuttoscuola.com, verranno pubblicate le parti successive della roadmap della riforma )

 

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Le altre schede sulla roadmap della riforma già pubblicate:

Roadmap della riforma. Immissioni in ruolo/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36548

Roadmap della riforma. Immissioni in ruolo/2 http://tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36550

Roadmap della riforma. Le immissioni in ruolo/3 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36551

Roadmap della riforma. Incarichi di docenza/1 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36554

Roadmap della riforma. Incarichi di docenza/2 http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=36558