Tuttoscuola: Turismo scolastico

No alla cancellazione dell’indennità di trasferta

C’è sconcerto nelle scuole a causa di una norma della recente legge Finanziaria che prevede, anche per il mondo della scuola l’eliminazione di alcune indennità che, se pur irrisorie, venivano concesse a quanti svolgono attività esterne, quali le gite e i viaggi di istruzione.
È il comma 213 quello maggiormente incriminato, perché taglia, a partire dal 2006, l’indennità di trasferta per quanti effettuano missioni per servizio (compresi quindi i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli stages).
Al personale in missione spetta esclusivamente il rimborso delle cosiddette “spese vive”, cioè delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto. Manca dunque all’appello quella indennità di missione che corrispondeva a circa 0,26 euro per ciascuna ora di servizio prestata e che veniva corrisposta ai docenti in base alle giornate trascorse in gita, sia in Italia che all’estero.
Ripercussioni sulle gite? Forse no, almeno per quest’anno scolastico, considerato che la programmazione dei viaggi di istruzione viene effettuata nei primi mesi di scuola.
Ma, al di là dell’irrisoria entità della “diaria” che viene in questo modo cancellata, c’è una considerazione di fondo che obbligatoriamente bisogna fare.
I docenti accompagnatori di scolaresche si assumono spesso una responsabilità anche sul piano civile, non semplice, che meriterebbe ben altro riconoscimento giuridico ed economico, senza contare che la loro prestazione complessiva va ben oltre gli obblighi orari di servizio, senza che queste prestazioni aggiuntive, salvo qualche illuminata decisione in sede di contrattazione di istituto, vengano riconosciute come lavoro straordinario. Ora invece si annullano anche i corrispettivi di valore simbolico.

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