Nicola D’Amico: se le ‘sei idee’ diventassero legge…

Nicola D’Amico, autorevole storico della scuola e prestigioso giornalista scolastico, ci ha inviato una sua rilettura in chiave normativa delle proposte contenute nel nostro dossier. Con l’ironia e l’understatement che lo distingue lo ha voluto definire un ‘divertissement’. Riteniamo che sia qualcosa di più: quasi una prova di fattibilità giuridico-amministrativa delle proposte che Tuttoscuola ha avanzato, con qualche integrazione d’autore. Lo ringraziamo e mettiamo a disposizione dei lettori questo suo contributo al dibattito e alla riflessione.

Che ne pensate? Scrivetelo a redazione@tuttoscuola.com o utilizzate la piattaforma disqus qui sotto

Proviamo a scorrere insieme l’ “articolato”.

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

DECRETO LEGISLATIVO

“Norme generali per il rilancio della scuola italiana al fine di contribuire alla crescita del Paese”

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli  1,2,33,34,35 e il Titolo V della Costituzione della Repubblica.

Vista la necessità di intervenire in maniera sinergica per il rilancio della scuola italiana al fine di contribuire alla crescita del Paese;

Constatato che la maggior parte delle cause dell’insoddisfacente stato di efficienza attuale stato del sistema  di istruzione e formazione italiano deriva da una serie di dispersioni di risorse umane e finanziare, nonché da una superata ottica legislativa e da una non adeguata sinergia tra amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali;

Ritenuta necessaria l’adozione di una serie di provvedimenti pragmatici, di natura diversa, ma tutti convergenti all’unico scopo sopra delineato, che senza ledere le prerogative di ciascun ente chiamato in causa, ne rivivifichi e rilegittimi la missione;

Prese in considerazione le proposte provenienti dalla società civile e da esperti di pluridecennale esperienza in materia di politica scolastica,

 

DECRETA

 

PREMESSA

La presente legge è adottata in previsione di una sua applicazione prioritaria nelle scuole secondarie di primo grado, ma è estensibile –  nelle parti, nella misura e nei termini possibili e opportuni –  alle altre istituzioni scolastiche, statali e paritarie di ogni ordine e grado.

ART.1

L’usufrutto degli  immobili e delle attrezzature esistenti e da acquisire, ancorché di nuda proprietà di amministrazioni comunali e provinciali – e in taluni casi regionali o consorziali – appartiene alla scuola che ne usufruisce, che ne dispone a proprio  uso, il che comporta il diritto esclusivo ad utilizzarli nell’intero arco delle 24 ore a proprio beneficio didattico ed economico, ottimizzandone  lo sfruttamento.

ART.2

La scuola diventa di fatto da locataria a potenziale locatrice, ma la priorità dello sfruttamento degli immobili e delle attrezzature nelle ore non curriculari deve essere data all’arricchimento culturale degli alunni, incrementando anche il rapporto delle famiglie e il loro supporto. A tale scopo si tenderà ad assorbire verso la totalità tutte le attività – culturali, ludiche, sportive,  di benessere – finora  svolte nella scuola da privati, fatte salve possibili sinergie specialistiche in regime di partenariato convenzionato,  integrando il calendario scolastico sia in senso verticale, allungando gli orari di funzionamento dell’istituto nei giorni di lezione, o in senso orizzontale, cioè tenendo aperta la scuola quando essa di norma è rimasta finora chiusa (ad esempio organizzando summer camp e lezioni integrative o di recupero).

ART. 3

I servizi di cui all’articolo precedente debbono essere usufruiti a  pagamento da parte delle famiglie di reddito superiore a quello previsto nella Regione di competenza per la concessione delle agevolazioni economiche in sede di fruizione dei servizi sanitari e sociali. Le somme ricavate sono destinate, insieme ad altre risorse legittimamente stanziate, a retribuire il personale coinvolto, con rifermento a tariffe orarie concordate con i locali organismi sindacali, esclusa tassativamente ogni discriminazione tra disciplina e disciplina.

ART. 4

Il personale della scuola potrà essere coinvolto in – del resto improcrastinabili –  azioni di recupero degli alunni a rischio di rinvio alla sessione autunnale o peggio di bocciatura (spesso precondizione per l’abbandono scolastico, fenomeno da combattersi con ogni mezzo), mediante corsi da tenersi nel periodo che va dalla metà di giugno alla metà di luglio. L’iniziativa presenta un alto valore e grandi prospettive di successo, grazie alla nota “sindrome di Pigmalione” (il contatto ‘personalizzato’ con il docente da parte di alunni autoesclusosi nel corso dell’anno scolastico). Il servizio dovrà essere  svolto  preferibilmente dai docenti delle rispettive classi o, comunque, della stessa scuola.

ART.5

Con decreto a parte, da deliberarsi di concerto con il ministero dell’Economia e sentite le organizzazioni sindacali interessate, a favore del personale  della scuola coinvolto volontariamente nell’operazione di cui all’articolo precedente e in altre analoghe per natura e durata fino al raggiungimento di un numero di ore di lavoro corrispondenti al normale carico mensile, sarà stabilita  la erogazione di una 15a mensilità pensionabile, a dovuto riconoscimento dell’impegno del singolo senza avviare, ma fatti salvi, eventuali futuri  aumenti generali delle retribuzioni  quando e nelle misure in cui l’Erario potrà sostenerli. Nel calcolo della sopra accennata spesa ‘mirata’, i due ministeri interessati dovranno tenere conto dei risparmi sicuramente accumulati dalla proporzionale riduzione delle spese per esami di riparazioni, che, secondo un recente calcolo dello stesso ministero dell’economia, soltanto nella misura di una riduzione del 10% del fenomeno, porterebbe a un risparmio di 100 milioni di euro annui.

ART. 6

Fatte salve tutte le priorità sopra espresse, i privati  possono, ove ne sopravvivano le condizioni,  usufruire  di locali – e, con le dovute garanzie – di attrezzature della singola scuola, nelle modalità già previste da precedenti norme, corrispondendo   adeguato compenso  all’amministrazione autonoma della scuola, fatti salvi casi eccezionali di cessioni temporanee ad organizzazioni  onlus di provata serietà e di comprovata utilità pubblica.

ART.7

Gli introiti provenienti all’istituto scolastico da cessioni di cui ai precedenti articoli nonché da eventuali iniziative proprie che non contraddicano con la gratuità dell’istruzione obbligatoria, sono devoluti:

a beneficio dell’incremento e del potenziamento delle attività medesime, rendicontandone esclusivamente agli esistenti organi contabili di controllo.

all’acquisto di materiale didattico, di cancelleria, e di uso generale nel quadro della vita quotidiana, morale e materiale, degli alunni.

alla retribuzione di personale  incardinato nella scuola, per retribuirne le prestazioni straordinarie pomeridiane, festive e feriali, nonché del personale assunto a contratto, destinato al rinforzo delle attività di sostegno, ginniche, artistiche e ludiche.

ART.8

Qualora in un ragionevole spazio temporale l’assunzione a contratto di personale insegnante o di servizio appartenente a graduatorie nazionali o regionali,  dovesse apparire di tale costante utilità da giustificarne la continuità di servizio, il Capo di istituto interessato potrà chiederne l’assunzione a tempo indeterminato, in base a norme per le quali si rimanda ad apposito decreto, contribuendo così all’attenuazione del fenomeno del precariato.

ART. 9

A sostegno complessivo delle finalità di cui al presente decreto, i ministeri interessati studieranno tempi, misure e strumenti per l’elevazione delle tasse scolastiche, oggi oggettivamente quasi simboliche,  negli istituti di secondo grado dell’ordine liceale, a carico delle famiglie abbienti oltre ogni ragionevole dubbio. 

ART. 10

Un provvedimento di cui all’articolo precedente non  nasconde  anche lo scopo di incrementare la frequenza degli istituti tecnici e professionali, ai quali le famiglie abbienti si ostinano in grande numero a non avviare i propri figli, ancorché essi non siano portati per gli studi umanistici e costituiscano magari preziose risorse innate per le attività  tecnologiche.

A tale scopo la pubblicistica degli istituti tecnici e professionali cesserà di propagandare futuri professionali con semplici prospettive di occupazione dipendente, ma in piena coscienza enfatizzare la possibilità di divenire imprenditore di se stesso.

Ancora a tale scopo gli istituti tecnici e professionali cesseranno di chiamarsi tali “per l’agricoltura” o “per la meccanica” (o formule affini di recente conio) per assumere quello di “Istituto tecnico (o professionale) per l’Impresa” agricola, industriale, commerciale, etc.

ART. 11

La ambigua  disparità di assegnazione degli attestati di lode agli studenti  ne ha rivelato  la caducità  e pertanto l’esperienza va considerata esaurita e l’istituto della lode aggiuntiva al massimo dei voti in sede di maturità è abolito.

ART. 12

Il merito dei docenti va oggettivato e fatto coincidere con il progressivo arricchimento della professionalità di base. A tale scopo potranno essere istituiti percorsi di formazione teorico-pratica presso le facoltà di scienze umane, ma sarà promossa soprattutto l’autoformazione, attraverso la fruizione di anni sabatici da concedersi a presentazione di un progetto preciso di autodidattica, giudicato e valutato da una commissione presieduta dal preside della facoltà suddetta di competenza territoriale. Il progetto, corredato da adeguata bibliografia relativa al lavoro che si intende svolgere,  dovrà  comprendere e testimoniare l’interesse del docente all’aspetto psicologico di una formazione integrale del fanciullo.

Il numero degli anni sabatici sarà stabilito anno per anno, regione per regione, da parte del MIUR. Il docente ammesso all’anno sabatico è esonerato dal normale servizio scolastico e dovrà, alla fine del percorso, sostenere un colloquio cui presiederà il preside della facoltà cointeressata.

Il superamento del colloquio darà diritto alla qualifica di docente senior, indipendentemente dall’età del titolare, qualifica cui sarà legato un aumento di stipendio la cui entità sarà da stabilire con successivo decreto.

ART.13

Saranno avviate caute sperimentazioni di cooptazione dei docenti mancanti in organico attraverso la cooptazione delle singole scuole, con criteri analoghi a quelli avviati a titolo sperimentale nella Regione Lombardia, nella prospettiva, una volta affinati gli strumenti operativi e rimossi gli inevitabili errori, di una modifica totale e generale del sistema di collocamento e di mobilità dei docenti.

ART. 14

Il tasso di efficienza delle singole scuole sarà valutato non soltanto in base ai risultati conseguiti dalle scolaresche nelle prove INVALSI, ma anche in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole scuole sul duplice livello degli obiettivi di sistema e degli obiettivi specifici locali.  La designazione dei primi spetta al ministero della Pubblica istruzione, università e ricerca, la designazione dei secondi spetta al Consiglio di istituto, che tiene conto delle indicazioni emerse da una apposita  Consulta dei Capi di Istituto del Comune, presieduta dal Sindaco, al quale tocca, con l’assistenza della Giunta comunale, la stesura delle line Guida conclusive, in base alla sua legittima titolarità del diritto di rappresentanza delle esigenze sociali della comunità.                                                                                              

ART.15

La valutazione del conseguimento o meno deli obiettivi di sistema e specifici spetta a una Autority di valutazione del tutto indipendente, non sottoposta alla vigilanza del MIUR, anche sotto forma di una branca speciale dello stesso INVALSI, ma regolata da un proprio statuto,  ricalcato su quello dell’ISTAT, come da Decreto Presidente della Repubblica 166 del 7 settembre 2010  e Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2012. 

ART. 16

L’Autority di cui al precedente articolo svolge la propria attività secondo principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell’informazione statistica.

L’Autority è presieduta dal presidente dell’Istat, affiancato da due personalità di chiara fama del mondo della cultura, nominate dal Presidente della Repubblica.

L’Autority è composta, oltre che dal Presidente e dal duunvirato che lo assiste:

da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

dal vicepresidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

da due Rettori universitari scelti dall’organismo di rappresentanza della categoria;

da due parlamentari per ogni Camera, di professione docenti, scelti dalle rispettive Presidenze delle Camere stesse,

da due docenti universitari di materie scientifiche e tecnologiche,

    due docenti  universitari di materie umanistiche,

    due docenti  universitari di materie giuridiche,

    due docenti  universitari d materie artistiche,

    due docenti  universitari di pedagogia,

    due docenti   universitari di materie  psicomediche

designati scelti dall’organismo di cui alla lettera c),

da un Capo d’Istituto con esperienza di servizio presso scuole italiane all’estero o presso Istituti italiani di cultura all’estero, designato dal Consiglio superiore della Pubblica istruzione,

da tre Capi di istituto rispettivamente del grado primario, secondario di I grado e secondario di II grado, designati dal Consiglio superiore della P.I.

da un rappresentante della categoria amministrativa periferica della P.I. con grado di direttore amministrativo ed esperienza almeno decennale, designato dal ministro della P.I.

ART. 17

L’Autority funziona con personale attinto dagli organici della pubblica amministrazione,  ivi compresa quella della Pubblica istruzione, ma limitatamente a personale precario in attesa di collocamento in ruolo, a richiesta dell’interessato e nel rispetto delle graduatorie nelle quali il medesimo è inscritto.

ART. 18

Un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della P.I e del Presidente del Consiglio dei ministri, questi ultimi in intesa con il Presidente dell’INVALSI, specificherà gli obiettivi, il modus operandi dell’Autority, nonché i documenti finali che essa dovrà produrre ed esporre al Parlamento.

ART. 19

Uno degli strumenti per raggiungere il  miglioramento della funzionalità delle scuole, senza distinzione tra statali e paritarie, è quello dell’oculato e discreto servizio di controllo da parte del ministero della P.I., finanziatore del sistema di istruzione. A tale scopo vengono nel più breve tempo possibile coperti i posti vacanti nell’organico del corpo ispettivo. Pe non ingenerare equivoci e chiusure, gli attuali Ispettori tecnici, qualifica di per sé riduttiva, assumeranno il nome di Osservatori ministeriali. I direttori regionali scolastici se ne avvarranno nei seguenti casi:

visite a campione, a un certo numero di scuole sorteggiate, anno per anno, a cura dei Consigli scolastici provinciali;

visite conoscitive e istruttorie nei casi di presunte patologie nel funzionamento di una specifica scuola o di uno o più docenti della medesima;

di disfunzioni amministrative;

quando lo richiesa un Capo d’Istituto, al fine di rendere nota una innovazione adottata e sollecitarne l’opportuna valorizzazione e il possibile sostegno.

ART.20

Ai fini dell’ottimizzazione delle risorse finanziarie destinate alla medesima, e con l’obiettivo del ricollocamento delle risorse economizzate  nel sistema scolastico medesimo, le scuole con meno di 50 alunni con ragionevoli possibilità di incardinamento  in scuole viciniori, sono soppresse a cura del Direttore scolastico regionale competente, con le procedure e gli organi già previsti nell’ambito delle norme esistenti per il ridimensionamento del sistema. Gli stessi organi hanno il potere di veto sulle iniziative di apertura di nuove scuole avanzate dai singoli Comuni.

ART. 21

Alla fine di ogni anno scolastico, il servizio amministrativo contabile del  – e presso il – ministero della Pubblica istruzione, con l’assistenza della Ragioneria Generale dello Stato, valuteranno con la ragionevole approssimazione i risparmi derivati da questa e da altre leggi dello Stato nell’ambito del budget del ministero della P.I. e ne ridestineranno le somme altrimenti non specificamente destinate, all’incremento della digitalizzazione delle scuole, in aggiunta alle somme per le quali le leggi Finanziarie susseguenti sono impegnate a prevedere specifiche risorse.

ART. 22

Per rendere più efficace la didattica senza vanificare l’apporto personale del docente, ma adattandola alla nuova società giovanile delle immagini, la Rai Radiotelevisione italiana. l’Istituto Nazionale  Luce e le altre cineteche che ricevono sostegno dal denaro pubblico a qualsiasi titolo e provenienza, sono impegnate a fornire gratuitamente alle scuole che ne facciano richiesta il catalogo delle loro risorse cinematografiche e digitali e a fornire copia delle medesime, anche attraverso la trasmissione telematica dei loro contenuti, riferendo ad ogni quadrimestre scolastico al ministero della P.I., che indicherà l’apposito  ufficio di riferimento, il volume delle richieste e ogni altra opportuna ed elaborata informazione in materia, ai fini del miglioramento del servizio.

ART. 23

Chiunque sia qui menzionato come attore passivo o attivo, è tenuto all’osservanza della presente legge.