Miur: l’abilitazione non dà diritto al posto

Sul sito del Miur (www.istruzione.it) è riportata in Focus una interessante nota a margine dei TFA che chiarisce meglio quanto annunciato dal ministro in ordine all’ammissione fuori quota ai corsi dei TFA di professori non abilitati di scuola statale e paritaria.

Come aveva auspicato anche Tuttoscuola, il Miur chiarisce gli effetti dell’abilitazione, precisando che essarappresenta solo la conclusione del percorso di formazione iniziale dell’insegnante e costituisce il presupposto per la partecipazione alle procedure concorsuali. Abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e quindi non significa neppure aggravio della spesa pubblica”.

Riportiamo di seguito i primi tre punti della nota ministeriale:

  1. Il primo corso di TFA, bandito con decreti rettoriali del 3 maggio u.s., nell’osservanza delle norme contenute nel D.M. n. 249/2010, sarà attivato con la preselezione nazionale nelle date già fissate e proseguirà  secondo le modalità e i tempi fissati da ciascuna Università, indipendentemente dal diverso percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio, laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione. Tali percorsi, infatti avranno tempi e modalità di espletamento diversi dai primi, dovendosi procedere ancora alla  stesura del provvedimento amministrativo di istituzione dei suddetti percorsi e di individuazione degli aventi titolo, oltre all’acquisizione preventiva delle prescritte autorizzazioni e consensi.
  2. La procedura  per i docenti con 36 mesi di servizio sarà costituita da un percorso formativo e da un esame da sostenere e superare per conseguire l’abilitazione. Tale procedura fa eccezione alla logica programmatoria cui è improntato il TFA disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta all’esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l’assenza di abilitati. Ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola, in probabili sentenze di condanna dell’Amministrazione a dare attuazione al D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell’abilitazione anche all’effettivo svolgimento dell’attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione.
  3. Contrariamente a quanto previsto dalla precedente legge n.124/99 secondo la quale il conseguimento dell’abilitazione comportava  l’automatica inclusione nelle graduatorie permanenti (oggi GAE), allo stato della normativa vigente (l. Finanziaria n.244/2007 art.2 comma 416) l’abilitazione che si consegue a seguito della frequenza del TFA o dei corsi di laurea in  Scienza della formazione primaria rappresenta solo la conclusione del percorso di formazione iniziale dell’insegnante e costituisce il presupposto per la partecipazione alle procedure concorsuali. Abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e quindi non significa neppure aggravio della spesa pubblica.