
Lega: lAnief non la racconta giusta
Dopo la pronuncia del Tar, nuovo affondo del sen. Pittoni (Lega) contro lAnief a proposito di graduatorie dei precari
La prossima settimana al Senato inizierà il dibattito sulla conversione del decreto legge “Milleproroghe” che comprende anche l’emendamento, passato alla Camera, sulla riapertura delle GaE a favore di diverse migliaia di abilitati.
Proprio su quell’emendamento si annunciano iniziative, a cominciare dalla Lega, che potrebbero creare difficoltà al varo definitivo di quella parte del provvedimento. Si vedrà.
Intanto, in attesa di vedere cosa succederà a Palazzo Madama, proprio da parte della Lega, nella persona del sen. Mario Pittoni, c’è un’altra presa di posizione sulle graduatorie ad esaurimento attuali con cui, puntigliosamente, egli contesta talune dichiarazioni dell’Anief, seguite alla pronuncia del Tar che nei giorni scorsi aveva dichiarato la propria non competenza sulle graduatorie.
Il sen. Pittoni, Capogruppo della Lega in Commissione istruzione del Senato, dopo aver precisato che sono più i posti accantonati (circa 1.500) dei ricorrenti destinati ai ruoli (meno di 500) con conseguente disponibilità residua di circa 1.000 posti per nomine in ruolo sulle vecchie liste, confuta all’Anief l’affermazione sul via libera alle immissioni in ruolo dei suoi ricorrenti, perché “sui posti accantonati le cose non stanno affatto nei termini dell’ultimo comunicato dell’Anief, che pretenderebbe l’immediato inserimento in ruolo dei suoi ricorrenti.” “È vero che al momento restano ferme le misure cautelari assunte dal Tar – osserva Pittoni – ma, come prevede l’art. 11 comma 7 del D.Lgs.vo 156/2010 (che l’associazione si guarda bene dal citare), gli interessati ne devono chiedere conferma entro 30 giorni al Giudice ordinario scelto”.
“Ne consegue – sottolinea l’esponente leghista – che, se le riassunzioni interverranno nei 90 giorni cui fa riferimento l’Anief, le misure cautelari assunte dal Tar perderanno i loro effetti.
Per l’irriducibile senatore “Resta inoltre da vedere se e quali statuizioni il Giudice ordinario riterrà di assumere, visto che altro è l’inserimento in graduatoria disposto con riserva dal Tar per il tramite del Commissario ad acta, altro è disporre l’immissione in ruolo del singolo.
“Sempre in riferimento all’ultimo comunicato dell’Anief – prosegue Pittoni – va poi rilevato che la circostanza per cui, in pedissequa applicazione dell’art.11 comma 2 del Codice del processo amministrativo, il Tar ha fatto salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda è scarsamente significativa, poiché questi ultimi sono essenzialmente da ricollegare all’impugnativa del D.M. e delle graduatorie. Gli interessati, se riterranno di riassumere i giudizi innanzi al Giudice ordinario, certamente non sono destinati a trarre alcun giovamento dall’annullamento della norma del D.M. concernente le modalità di formazione delle graduatorie (sempre a voler ammettere che il Giudice ordinario intenda occuparsi del predetto provvedimento piuttosto che dei provvedimenti che ne sono seguiti, ossia graduatorie e immissioni in ruolo o supplenze)”.
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