La sfida del Piano triennale

Tra i primi nuovi adempimenti delle istituzioni scolastiche dell’anno scolastico vi sono la definizione del piano triennale e la designazione del comitato di valutazione. Quest’ultimo può attendere perché la composizione del nuovo Comitato passa dagli interventi di vari soggetti (collegio docenti, consiglio d’istituto e ufficio scolastico regionale) e, comunque, deve predisporre i criteri valutativi per un loro impiego a fine anno. Potrebbe funzionare, nel frattempo, il vecchio comitato di valutazione per l’esame del periodo di prova dei docenti assunti in ruolo l’anno scorso (cosa ne pensa il Miur?).

Entro ottobre, invece, dovrà essere varato il piano triennale dell’offerta formativa.

C’è chi ha ritenuto in modo riduttivo e sommario che quel Piano sia sostanzialmente il vecchio POF dilatato nel tempo. Non è così, perché con esso l’istituzione scolastica definisce:

“a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa” nonché l’organico Ata.

C’è anche chi, nella sindrome antidirigenziale, ha affermato che sul nuovo Piano triennale la legge ha attribuito troppo potere al capo d’istituto.

Non è così, perché le procedure sono le stesse già previste per il POF: Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.

Con la legge 107/15 sono stati confermati: la natura del Piano (identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica – comma 1), il rapporto con gli obiettivi generali del sistema ‘istruzione (comma 2), i soggetti preposti alla sua definizione (comma 4), i rapporti istituzionali del dirigente nella fase costituente (comma 5), la pubblicità del Piano (comma 17 della legge).

Sono stati aggiunti: la triennalità del piano (comma 1), l’indicazione del fabbisogno di posti comuni e sostegno aggiuntivi (comma 2, lettere a e b), l’indicazione dei posti di organico Ata, e del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.