La questione dei docenti riservisti soglia 35

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’email del Gruppo riservisti soglia 35, che affronta, molto documentatamente, la questione dei docenti ammessi con riserva di punteggio alla prova preselettiva, nella graduatoria di merito dell’ultimo concorso.

Invitiamo i lettori a commentare il contributo e a proporre nuovi temi di discussione, scrivendoci come di consueto all’indirizzo dedicato la_tribuna@tuttoscuola.com.

DOCENTI RISERVISTI SOGLIA 35

CONCORSO A CATTEDRA 2012

Spett.le redazione,

siamo un gruppo nutrito (2200 in tutta Italia) di docenti idonei al concorso a cattedra 2012, bandito dal ministro Francesco Profumo, definiti “DOCENTI RICORSISTI SOGLIA 35”, poiché, pur trovandoci tra i primi nelle graduatorie di merito del concorso, le nostre cattedre sono state accantonate, dato che alla prova preselettiva, prevista dal menzionato bando, abbiamo realizzato una votazione da 30/50 a 34, 50/50 invece di 35/50, sebbene in tutte le prove scritte e orali, che avevano come fine quello di vagliare la nostra conoscenza disciplinare e capacità didattica, abbiamo ottenuto il superamento delle stesse.

UNA PROVA PRESELETTIVA così come strutturata nell’ultimo concorso a cattedra, non è prevista dall’art. 400 (Testo unico della scuola) del d.lgs n. 297/1994. Inoltre,nel precedente concorso a cattedra bandito nel 1999, non vi era addirittura alcuna prova preselettiva.

ALL’ARTICOLO 400 DEL TESTO UNICO SULLA SCUOLA ,si stabilisce che UNA PROVA SI INTENDE SUPERATA CON IL MINIMO DI SEI DECIMI :dunque, nel nostro caso, il superamento doveva avvenire con un punteggio di 30/50 e non di 35/50. E’ palese come il MIUR abbia arbitrariamente VIOLATO IL MENZIONATO ARTICOLO DEL TESTO UNICO DELLA SCUOLA a puro scopo di sfoltimento all’accesso, cosa peraltro candidamente ammessa dagli stessi avvocati del Miur.Lo scopo era quello di valutare successivamente le conoscenze, le abilità disciplinari, didattiche e contenutistiche delle prove scritte, pratiche e orali. 

Anche il contenuto della menzionata prova preselettiva fa pensare a come il MIUR abbia badato solo alla CELERITA’ ED ECONOMICITA’ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E NON ALLA PREPARAZIONE VERA DEI CANDIDATI NELLE LORO MATERIE E NELLE PROBLEMATICHE INERENTI AL MONDO DELLA SCUOLA. Del resto, anche la Corte europea ha ritenuto la menzionata prova non pertinente a selezionare dei validi docenti.
Per dimostrare come la prova preselettiva avesse un valore puramente eliminatorio, contestiamo non solo la MODALITA’ FATTA CON IL SISTEMA RANDOM e quindi non uguale per tutti, ma anche la tipologia delle domande che non avevano nulla di pertinente al mondo della scuola né sul piano legislativo, né didattico, né pedagogico.

ALTRO PUNTO CHE CONTESTIAMO E’ LA MANCANZA DI TRATTAMENTO EGUALITARIO TRA NOI E TANTI NOSTRI COLLEGHI CHE, AVENDO FATTO RICORSO AL TAR LAZIO TERZA SEZIONE BIS, HANNO GIA’ OTTENUTO SENTENZE FAVOREVOLI E SCIOLTO LA RISERVA ED ENTRATI DI RUOLO con le seguenti sentenze positive: TAR Trento sentenza n. 336/13, n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n.327/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14, n.239/15, n.384/15, n.1039/15 n.4003/15, n.4006/15, n.4039/2015. 

Inoltre, a seguito dell’accoglimento nel merito, diverse USR hanno proceduto allo scioglimento delle riserve di canditati, che essendo in posizione utile, hanno ottenuto contratto a tempo indeterminato e a tutt’oggi lavorano.

Di seguito si riportano i decreti di scioglimento riserva:

Decreto USR Puglia prot. n. 8345 del 19/08/2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 14560 del 21 agosto 2014; Decreto USR Sicilia prot. n. 13484/USC del 21/07/2014.

Con sentenza n. 327/2014, depositata il 11 gennaio 2014, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie positivamente il ricorso con numero di registro generale 1719 del 2013, deducendo la illegittimità della norma del bando di concorso, che prevede il superamento della prova con un punteggio minimo di 35/50. 

Questa, a differenza delle altre sentenze, che sono state appellate al CDS, risulta inappellabile dunque definitiva ed anche in questo caso i ricorrenti vedono sciogliersi definitivamente la loro riserva. Ciò ha comportato una macroscopica disparità di trattamento. CI CHIEDIAMO PERCHE’ LA STESSA SEZIONE DEL TAR DEL LAZIO ABBIA RINVIATO LA SENTENZA DI MOLTI DI NOI ALLA DATA DELL’11 FEBBRAIO 2016, costringendoci ad altri anni di precariato? SE LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, PERCHE’ A NOI LA GIUSTIZIA E’ NEGATA E CON ESSA L’UGUAGLIANZA INNANZI ALLA LEGGE:?

Molti dei nostri colleghi sono già di ruolo, mentre noi dobbiamo ancora attendere.

Attualmente c’è stato un interessamento politico alla nostra incresciosa situazione , con la approvazione di un ODG A.C 2679-bis-B del 22 Dicembre del 2014, ma tutt’oggi non riscontriamo ancora nessuna certezza e disponibilità: neppure una risoluzione politica della situazione sembra essersi messa in atto.

Inoltre, da qualche giorno la Provincia di Trento ha bandito un nuovo concorso docenti e, contrariamente a quanto fatto nel 2012, ha previsto una preselezione abbassando a 30/50 la soglia di superamento della preselezione e innalzando il tempo da 50min a 90min, tale ultima circostanza rappresenta, a nostro parere, una palese ammissione di errore dell’ente che ha bandito il concorso relativamente alla soglia fissata a 35 ed una chiara discriminazione nei nostri confronti

Vogliate pubblicare quanto scritto in modo da offrirci quella visibiità che ad oggi ci viene negata.

Gruppo ricorsisti soglia 35

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