I presidi incaricati e la contrattazione: Aran, batti un colpo

“Vi sbagliate, la contrattazione non si tocca!”: la segreteria nazionale della Cisl-scuola non ha condiviso la tesi che abbiamo sostenuto nella Newsletter n. 12 sul potere che i presidi incaricati hanno nelle relazioni sindacali di istituto con la RSU. Torniamo volentieri sull’argomento.
In base a quella tesi (che ci risulta condivisa e diffusa in molte scuole italiane), l’incaricato non essendo personalmente in possesso della qualifica del dirigente scolastico, non possiede le prerogative del dirigente, tra cui quella del potere di contrattazione espressamente previsto dal decreto legislativo 59/98 sulla dirigenza scolastica. A meno che ciò non venga esplicitamente precisato dalla normativa sulla dirigenza (e il nostro vuole essere uno stimolo a farlo).
Ed ecco in sintesi le argomentazioni del sindacato: il potere di contrattazione non discende dalla condizione personale del preside incaricato (che è un docente), bensì dalla natura giuridica dell’incarico, in base al quale tutte le prerogative del dirigente titolare vengono appunto assunte da chi è incaricato di svolgere la funzione sostitutiva.
La tesi cislina conferma come la normativa in materia, non ancora adeguatamente definita, si presti ad interpretazioni diverse sul potere contrattuale dei presidi incaricati. E’ bene allora aprire un dibattito su un tema così sentito nel mondo della scuola.
Ci auguriamo, ad esempio, che l’Aran, che sovrintende alle pratiche delle relazioni sindacali nei comparti pubblici, oppure il Consiglio di Stato che da tempo è stato investito di richiesta di parere proprio sulle competenze delegabili ai facenti funzione del dirigente scolastico, possano chiarire gli interrogativi. Ne trarranno beneficio le istituzioni scolastiche che potranno agire in un quadro di chiarezza e di responsabilità.